immagine Fisco, scatto finale per il 730. Detrazioni e rimborsi per la casa
  • di Daniele Cuppone​
  • Lunedì 9 Luglio 2018, 00:54

Fisco, scatto finale per il 730. Detrazioni e rimborsi per la casa

Ancora qualche settimana a disposizione per rifare bene i conti del 730 precompilato o ordinario che sia (la scadenza è il 23 luglio). Tra le spese che possono far pendere la bilancia dalla parte del contribuente quelle relative ai mutui casa la fanno da padrone.

Interessi.
Chi per acquistare le tanto agognate mura domestiche è ricorso all’aiuto di un mutuo bancario, in estate vede qualcosa tornare indietro.
Ricordiamo, infatti che nel 730/2018 è possibile indicare nel quadro E fino a 4.000 euro di interessi sui mutui stipulati per acquistare l’abitazione principale. Oltre agli interessi passivi si possono detrarre gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel 2017 a prescindere dalla scadenza della rata.
Su questi, chi presta l’assistenza fiscale, calcolerà poi la detrazione del 19% per un eventuale rimborso massimo di 760 euro, che avverrà direttamente in busta paga o sul rateo della pensione.

Le regole.
Per i mutui finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale le regole da rispettare sono molte. Per avere diritto alla detrazione occorre essere acquirenti dell’immobile e contraenti del contratto di mutuo ipotecario. La detrazione può essere fruita dal contribuente che utilizza l’unità familiare come abitazione principale. Tale agevolazione, infatti, decade dall’anno di imposta successivo in cui la casa nonè più utilizzata come abitazione principale, fatta eccezione del caso in cui tra i motivi della variazione vi sia il trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricoveroo sanitari.Se in seguito il contribuente torna ad adibire l’immobile come prima abitazione, può fruire nuovamente della detrazione a partire dalle rate del mutuo pagate da quel momento.

Marito, moglie e parenti.
Marito e moglie comproprietari dell’abitazione principale e cointestatari inparti uguali del relativo mutuo, possono indicare nel quadro
E del modello 730 al massimo 2.000 euro ciascuno. Tuttavia se il mutuo è cointestato con il coniuge, ma uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, lo sconto spetta aquest’ultimo per entrambel e quote di interessi passivi. La detrazione d’imposta sipuò sfruttare anche se l’appartamento costituisce l’abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dell’acquirente (intestatario del contratto di mutuo).

Divorzio e interessi.
In caso di separazione legale con abbandono (si fa per dire) della casa da parte del proprietario dell’immobile, anche il coniuge separato rientra ancora tra i familiari fino a quando non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio e, quindi, si può continuare a sfruttare la detrazione degli interessi.
In caso di divorzio, invece, il coniuge che ha lasciato l’appartamento e trasferito altrove la propria dimora abituale può detrarre gli interessi passivi solo se nell’appartamento continuano a vivere i figli o altri familiari (l’ex coniuge non è più unfamiliare).

I calcoli.
Se l’importo del mutuo supera il costo di acquisizione dell’immobile (comprese le spese notarili, le imposte e gli altri oneri accessori relativi all’acquisto) gli interessi da detrarre vanno calcolati con la seguente formula: costo di acquisizione dell’immobile X interessi pagati nel 2017 /capitale dato in mutuo.

Mutui “vecchi” prima casa.
Per i mutui stipulati prima del 1993, lo “sconto” spetta su un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario, a patto che abbiate adibito l’immobile ad abitazione principale alla data dell’8/12/93 e che, negli anni successivi, non abbiate variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso dell’anno l’immobile non è stato più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro, a partire dallo stesso anno, potete usufruire della detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario de lmutuo.

Gli altri mutui.
Le spese sui mutui diversi da quelli stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale si indicano nelle righe da E8 a E10, con un codice a parte: “8” per i mutui ipotecari stipulati prima del ’93 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale; “9” per i mutui (anche non ipotecari) stipulati nel 1997, per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici; “10” per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale; “11” per i prestiti e mutui agrari diognispecie.



 

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