di Giuseppe Spoto

lunedì 28 settembre 2015, 11:57

A tutti acqua razionata per il condomino moroso

La sentenza: il pagamento parziale non estingue l'intero debito

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al problema del mancato pagamento delle spese relative al servizio di erogazione dell’acqua da parte dell’amministratore, a causa della presenza di condomini morosi. A tal proposito va segnalata una recente sentenza del Tribunale di Alessandria che ha fatto molto discutere, secondo cui, una volta constatata la morosità del condominio, il fornitore del servizio è legittimato a ridurre la prestazione, anche se ciò danneggia i condomini che hanno pagato regolarmente. Sembra valere il detto secondo cui “piange il giusto per il peccatore”.
Il caso
Con il provvedimento del 17 luglio 2015, la prima sezione del Tribunale di Alessandria ha accolto il reclamo della società che erogava il servizio idrico a favore di un condominio, in contrasto con quanto deciso in precedenza da altro giudice che invece aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. mediante cui i condomini in regola con i pagamenti si erano opposti al razionamento dell’acqua disposto a causa del mancato intero pagamento di quanto dovuto dal condominio per la presenza di morosi. Su un problema simile era anche intervenuto tempo addietro il Tribunale di Roma che, con ordinanza del 27 giugno 2014, aveva rigettato l’istanza avanzata dal condominio, con la quale si era ordinato all’ente somministrante di ripristinare l’erogazione del servizio (di gas).
Pagamento parziale
Il ragionamento del Tribunale si basa sulla considerazione che il pagamento eseguito dai singoli condomini è comunque parziale e non è in grado di estinguere l’intero debito nei confronti della società fornitrice che quindi è legittimata a sospendere o comunque ridurre l’erogazione del servizio.
Art. 700 c.p.c.
Si ricorre ex art. 700 c.p.c. per emettere un provvedimento di urgenza quando vi è il fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per far valere un proprio diritto in via ordinaria, sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Il contenuto del provvedimento di urgenza può essere anticipatorio o conservativo. Il Tribunale ha negato il ricorso ex art. 700 c.p.c. dei proprietari in regola con i pagamenti perché secondo il ragionamento fatto l’intestatario dell’utenza è il condominio e se il servizio non è interamente pagato, a causa della presenza di singoli condomini morosi, la società erogatrice del servizio potrà legittimamente razionare il servizio.
Opinione contraria
Non mancano le opinioni contrarie di chi ritiene l’erogazione del servizio dell’acqua indispensabile ed essenziale, stabilendo che la sospensione e perfino il razionamento contrastano con l’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute. Per ragioni di completezza, occorre anche ricordare che l’articolo 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che, in caso di morosità, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo avere escusso i morosi, i cui dati devono essere forniti dall’amministratore. Secondo questa differente opinione, i fornitori dovrebbero continuare a fornire i propri servizi in favore del condominio, e avrebbero l’obbligo di attivarsi per il recupero dei crediti esclusivamente nei confronti dei condomini morosi, potendo eventualmente agire nei confronti di coloro che hanno regolarmente pagato solo nell’ipotesi in cui non riuscissero a soddisfarsi dall’escussione dei morosi.

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