di Vincenzo Malatesta

Domenica 12 Gennaio 2014, 18:07

Addio alla pompa di benzina, i giudici: troppo vicina ai fabbricati

Sentenza del Tar del Lazio dà ragione agli abitanti che hanno chiesto di rimuovere l'impianto. Tutela della sicurezza

Il Comune rischia il commissariamento dalla Regione se non mantiene la promessa di far sloggiare il benzinaio che dà fastidio al condominio. Ancora: l’amministrazione non può subordinare il suo sì alla canna fumaria di uno dei condomini al placet di tutti gli altri. Ma attenzione: è il condominio a pagare la multa al Comune se ha spostato il cancello dal posto indicato dal progetto senza la segnalazione di inizio attività. Basta invece la denuncia di inizio attività per mettere la ringhiera sul terrazzo e il corrimano sulle scale: no alla demolizione chiesta dal vicino. È quanto emerge da alcune sentenze della giustizia amministrativa, che risolve casi in cui il cittadino si trova contrapposto ai poteri pubblici.
Riconosciuto ai cittadini l'interesse qualificato
Cominciamo dalla pompa di benzina che deve essere allontanata dalla storica location sotto le finestre dell’edificio (Tar Lazio, sede di Latina, sentenza 850/13). È la stessa programmazione del Comune a prevedere che l’impianto troppo vicino alle case debba trasferirsi altrove. Ma l’ente non si decide ad attuare il provvedimento, mentre resta lettera morta l’istanza ad hoc dell’amministratore del palazzo. Niente da fare per la società che gestisce la stazione di servizio: il condominio è legittimato a chiedere il rispetto del «piano carburanti» predisposto dall’assessorato; i residenti, rispetto a tutti gli altri cittadini del Comune, risultano titolari di un interesse qualificato rispetto alle vicende che riguardano l’impianto. E ciò per via dei rischi su salute e sicurezza: i condomini sono stufi delle esalazioni e temono incendi. Risultato: l’ente locale deve far rimuovere il chiosco entro un mese altrimenti ci penserà un funzionario della Regione, cui si rivolgerà il condominio.
Tar della Campania sulla canna fumaria
Passiamo alla canna fumaria (Tar Campania, sede di Salerno, sentenza 1985/13). Il titolo edilizio del Comune è un conto, il placet del condominio un altro, e le due cose non vanno insieme: l’amministrazione non può allora imporre al proprietario del singolo appartamento che vuole costruire la conduttura di sfogo di farsi autorizzare i lavori dall’assemblea nello stesso momento in cui l’ufficio pubblico dà il via libera ai lavori. L’ente deve solo accertare che chi chiede di realizzare il progetto è titolare di un adeguato titolo sull’immobile e non può interferire nei rapporti fra privati, altrimenti appesantisce troppo l’iter burocratico. Va detto poi che l’installazione non richiede il placet degli altri proprietari: consiste sì nel collocare un manufatto “estraneo” sul muro, ma non impedisce ai condomini di fare altrettanto o di servirsi comune del bene comune né altera la destinazione d’uso per la facciata del fabbricato.
Vertenza sul cancello, non resta che pagare
Veniamo al cancello spostato senza permesso (Tar Lazio, sede di Roma, sentenza 9566/13). Paga 5 mila euro di multa il condomino che fa arretrare la struttura di venticinque metri rispetto al progetto originario senza aver chiesto la Scia al Comune. Inutile eccepire che il manufatto non si trova a fronte strada e, dunque, avrebbe rilevanza solo privata: all’amministrazione locale che emette la sanzione in base alla legge regionale basta depositare agli atti la planimetria dello stabile per far venire alla luce il trucco; a incastrare il condominio contribuiscono i segni dei vecchi cardini del cancello rimasti sul posto, che testimoniano lo spostamento. Non resta che pagare.
Ringhiera terrazzo, basta la denuncia di inizio attività
Chiudiamo con la ringhiera sul terrazzo e il corrimano sulle scale (Tar Lazio, sede di Roma, sentenza 8328/13). Al proprietario basta la denuncia di inizio attività per realizzare la struttura di sicurezza in ferro e scatta lo stop all’istanza di abbattimento delle opere proposta dal vicino: Roma Capitale deve prima esaminare la domanda di conformità proposta dal proprietario dell’immobile. I lavori realizzati non alterano le superfici né determinano un aumento dei volumi o cambiano l’originaria destinazione d’uso: la Dia basta perché le opere valorizzano le potenzialità intrinseche dell’immobile. Sufficiente la denuncia di inizio attività anche per il tramezzo che ha creato tanto di ripostiglio e bagno nel box auto: lo stabilisce il Consiglio di Stato (sentenza 4633/13). Non è necessario il permesso di costruire, va annullato l’ordine di demolizione emesso da Roma Capitale: è escluso l’aumento di volumi, non cambia la destinazione d’uso dell’immobile, che resta una rimessa. Nessun uso residenziale per i due vani, che non hanno finestre. La scala di collegamento con la casa era prevista nel progetto.
Consiglio di Stato: no alla tettoia
Devono essere abbattute la tettoia e la pensilina di rilevanti dimensioni realizzate senza permesso: anche se si trovano in rapporto con l’immobile non costituiscono una pertinenza del «bene principale» perché alterano l’assetto del territorio. E ciò anche quando si tratta di strutture facilmente smontabili. Lo precisa il Consiglio di Stato (sentenza 4997/13). Accolto il ricorso del Comune contro la pensilina della pompa di benzina: i gestori non riescono a provare che non è aumentato il carico urbanistico e devono rinunciare all’opera abusiva.



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