- sabato 22 settembre 2012, 09:54
Ascensore privato, sì alle deroghe sull'impianto destinato a un disabile
La legge sulle barriere architettoniche prevale sul codice civile, che tutela "distanze" e "vedute" del vicino di casa
Il sì incondizionato all’ascensore privato scatta soltanto se il condomino è disabile. Il diritto all’impianto esclusivo in deroga alla legge sulle distanze fra le costruzioni e sulla tutela delle vedute si configura unicamente quando la presenza dell’elevatore costituisce una condizione imprescindibile per l’abitabilità dell’appartamento.Altrimenti niente da fare: è illegittima la nuova installazione in cortile che toglie luce e aria ai vicini o spazi ai parcheggi, nonostante il singolo proprietario si faccia carico di tutte le spese dei lavori. Lo stabilisce la Cassazione con una serie di pronunce pubblicate dalla seconda sezione civile.
Diritto fondamentale
È la legge contro le barriere architettoniche a prevalere sulle norme del codice civile in materia di distanze legali e sul diritto di ogni residente a godersi il panorama dal balcone: il condomino che non gradisce l’iniziativa del vicino portatore di handicap non ha speranze a opporsi, a meno che l’installazione dell’ascensore autorizzata dall’assemblea non finisca per impedire l’uso comune del cortile dove la struttura deve sorgere. Lo stabilisce la sentenza 14096/12, depositata in agosto. Per chi non è autosufficiente nei movimenti l’ascensore è necessario in casa al pari degli allacci di acqua, luce e gas. La legge 13/1989 che tutela i portatori di handicap va interpretata tenendo conto di una condizione abitativa «che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini». Chi effettua i lavori, però, deve fare di tutto per dare meno fastidio possibile agli altri residenti.
Individuo e comunità
La questione si complica per chi non è diversamente abile. Magari si tratta solo di un anziano stufo di dover fare le scale. È infatti nulla la delibera dell’assemblea che dà il via libera all’impianto troppo vicino alla finestra di uno dei condomini: lo evidenzia la sentenza 12930/12, emessa a fine luglio. L’installazione dell’elevatore in cortile, a ridosso delle vedute di una famiglia residente, finisce per limitare il diritto di proprietà sull’immobile: toglie aria e luce alla casa, finendo per deprezzarla sul mercato. Aggiungiamo i disagi per la guardiola del portiere, il danno al decoro architettonico del fabbricato, le questioni di sicurezza e stabilità dell’edificio sollevate da chi vuol bloccare l’iniziativa; risultato: il vecchietto dovrà continuare a farsela a piedi. La giurisprudenza, d’altronde, parla chiaro: la delibera è nulla anche se a risultarne danneggiato è un unico condomino nella sua proprietà esclusiva, al di là di eventuali compensazioni. Analogo stop subisce l’ottantenne che vuole l’ascensore privato ed è disposto a pagare tutte le spese (sentenza 28920/11): stavolta il progetto è bloccato perché la realizzazione dell’impianto in cortile ridurrebbe lo spazio di manovra dei veicoli e toglierebbe dunque parcheggi ai residenti. Ancora: per poter usare l’ascensore gli altri condomini dovrebbero comunque effettuare trasformazioni d’uso nei singoli appartamenti. Insomma: chi ha scelto di abitare in palazzi antichi può essere “condannato” a farne fino in fondo le spese.
Suddivisione spese
A proposito di esborsi: quelli dovuti ai lavori necessari per riportare l’ascensore in funzione possono essere suddivisi in base ai millesimi e, dunque, ricadere anche su chi abita al piano terra (sentenza 28679/11). Il regolamento condominiale, infatti, può derogare ai criteri di riparto del codice civile chiamando a pagare anche chi non usa mai l’impianto perché, ad esempio, è soltanto proprietario di un negozio nell’edificio: non rientrano infatti fra le spese riconducibili al mero esercizio dell’elevatore le somme dovute per mettere a norme l’impianto bloccato dalle autorità per motivi di sicurezza. Infine, la signora del piano terra non può opporsi alla realizzazione dell’ascensore nell’androne del palazzo: l’innovazione su di un bene comune può essere esclusa soltanto se rende del tutto inutilizzabile la cosa secondo la sua naturale destinazione (sentenza 15308/11). Ascensore o no, il ballatoio resta tale: al massimo si ridurrà l’area calpestabile.
Rumori molesti: si corre ai ripari
Ascensore fracassone? Il condominio deve fare i lavori per attutire i rumori, per quanto sporadici. E ciò anche se il condomino che si è rivolto al giudice è particolarmente sensibile a tutte le immissioni sonore, magari perché vive da solo: lo stabilisce la Cassazione civile (sentenza 26898/11). Ottiene che l’impianto venga insonorizzato la signora che lamenta di essere stata svegliata per anni nel cuore della notte dai movimenti della cabina: si presume che il frastuono faccia male alla salute.
Troppi impianti vecchi
Oltre 900 mila impianti che ogni giorno effettuano 100 milioni di corse. L’Italia ha il primato mondiale di ascensori, rivela l’associazione dei produttori. Ma almeno il 60 per cento degli impianti in servizio è in funzione da più di venti anni e quasi il 40 per cento da oltre trenta. Il settore degli elevatori e delle scale non ha paura della crisi con 2,5 miliardi di euro di fatturato totale, di cui 1,5 provenienti dal mercato interno, e 513 milioni di saldo attivo della bilancia commerciale.
Sicurezza: i ritardi dell'Italia rispetto all'Ue
Un quinto degli ascensori di tutta Europa è installato in Italia, ma circa il 60 per cento di essi è privo delle tecnologie più moderne. È così che da noi, rende noto Anie AssoAscensori, il 48 per cento degli incidenti avviene per la mancanza di precisione nell’arresto al piano, contro il 33 per cento della media Ue. E anche un semplice dislivello di 2,5 centimetri può causare una caduta grave. Quanto al risparmio in bolletta, si studiano sistemi di rigenerazione che dall’impianto di frenatura restituiscono energia alla rete di alimentazione.
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