- giovedì 26 aprile 2018, 09:25
Barriere architettoniche nei condomini: ecco cosa dice la legge
Il problema delle barriere architettoniche nei condomini costituisce da tempo motivo di controversie e dibattiti parlamentari. Dopo una prima legge risalente al 1989 che prevedeva l'approvazione assembleare degli interventi volti ad eliminare tali ostacoli di un quorum pari ad un terzo del valore millesimale dell'immobile, una nuova disposizione datata 2012 ha previsto che il voto favorevole debba essere espresso almeno dai condomini che detengono il 50% dei millesimi.
Si tratta indubbiamente di un passo indietro che sembra voler favorire l'impossibilià di circolare liberamente nel proprio condominio per tutti quei soggetti che abbiano una capacità motoria ridotta o impedita. Una disposizione che appare in netto contrasto con il concetto di casa, inteso come ambiente sicuro e confortevole. A migliorare la situazione è arrivato, nel febbraio di quest'anno, il Fondo Investimenti destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche. Vediamo insieme quali sono i lavori possibili, le leggi che regolano le delibere assembleari e le modalità di accesso ai contributi statali.
Innovazioni condominiali per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Prima di dare il via libera alla costruzione di un ascensore o di qualsiasi altro strumento che possa rendere più agevole l'accesso al proprio appartamento condominiale alla persona disabile, occorre assicurarsi di operare nel rispetto degli articoli 1120 e 1121 del Codice Civile, che riguardano innovazioni ed innovazioni gravose e voluttuarie. Il diritto di accesso alle parti condominiali per il soggetto disabile non può essere anteposto a questi articoli del Codice Civile. Sono queste le direttive che arrivano dalle numerose sentenze, anche recenti, della Corte di Cassazione.
In particolare alcune sentenze hanno ribadito che tutte le innovazioni, seppure supportate dalla maggioranza dei condomini come richiesto dall'articolo 1136 del Codice Civile, non possono trovare applicazione qualora alterino il decoro architettonico del palazzo, rechino pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità del fabbricato, oppure rendano alcune parti dell'edificio inservibili al godimento o all'uso anche di un solo condomino.
Proprio quest'ultima clausola è alla base di una recente decisione della Corte di Cassazione che, nel novembre 2016, si è espressa con parere contrario all'installazione di un ascensore in un condominio perchè la sua posa in opera avrebbe finito per danneggiare il diritto di godimento di un condomino proprietario di un box garage adiacente. A nulla è servito far presente che in realtà, il condomino contrario all'installazione dell'ascensore, non utilizzava di fatto detto garage, poichè è stato fatto notare che i lavori avrebbero influito sulla possibilità di un utilizzo futuro.
Dalle varie sentenze che si sono susseguite nel corso degli anni è dunque emerso che i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio, possono essere richiesti e deliberati solo ed esclusivamente se tali opere non danneggino neppure in piccola parte i diritti anche di un solo individuo.
Opere condominiali concesse per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Cosa può fare il condomino disabile se gli altri condomini si oppongono alla realizzazione di strutture atte a consentirgli un più facile accesso al proprio appartamento? Di fatto la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 tutela il diritto della persona disabile, ma non obbliga i condomini a partecipare alla spesa. Di conseguenza l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, può realizzare una rampa esterna che permetta di ovviare al problema delle scale, oppure installare un servoscala o una struttura facilmente rimovibile, ma dovrà farlo a proprie spese.
Per rendere più agevole l'accesso all'edificio o alla rampa dei garages può anche provvedere all'allargamento della porta di accesso, pur senza il parere favorevole degli altri condomini. Resta inteso che detti lavori saranno esclusivamente a suo carico, poichè nessuna norma legislativa impone agli altri condomini di accollarsi le spese relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Tra gli interventi che possono agevolare la circolazione all'interno delle aree condominiali per le persona portatrici di handicap rientrano anche i segnalatori sonori con dispositivi acustici necessari per segnalare la presenza di un pericolo ai soggetti ciechi. Tali dispositivi vengono generalmente installati in prossimità di scale condominiali o di altri luoghi in cui sia alto il pericolo di caduta e servono, con il loro avviso sonoro, a segnalare l'effettiva situazione di pericolo a tutti i soggetti non vedenti.
Quale maggioranza occorre per le delibere condominiali
In caso di necessità di installare all'interno di un condominio una rampa di accesso per disabili oppure un ascensore che permetta l'accesso al proprio appartamento ad una persona con gravi difficoltà motorie, l'amministratore condominiale predispone una assemblea. Per avere validità l'assemblea deve avere la maggioranza prevista dall'articolo 36, secondo e terzo comma del Codice Civile, ovvero almeno i 2/3 del valore millesimale dell'intero edificio in prima convocazione oppure almeno il 50% in seconda convocazione. Per avere validità la seconda convocazione dovrà essere prevista ed avvenire nel periodo di tempo compreso tra il giorno ed i dieci giorni successivi dalla prima.
Nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le spese relative a questi ultimi verranno suddivise tra i vari condomini in base ai millesimi di proprietà. Nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il soggetto con handicap potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, purchè tali interventi non rechino danno al decoro architettonico dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino.
Corrimano alle scale condominiali: una sicurezza in più
Molte volte assistiamo a situazioni in cui i condomini che richiedono l'installazione di un corrimano lungo le scale condominiali, si vedono negare tale forma di sicurezza dagli altri abitanti del palazzo per motivi estetici. In realtà a disciplinare la presenza dei corrimano è il D.M. 236/89, che prevede che tutti gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore del suddetto provvedimento debbano essere dotati di apposito corrimano. Questo supporto, oltre a rivelarsi una forma di maggiore sicurezza per anziani e persone con scarsa capacità motoria, costituisce anche la base su cui molto spesso vengono poi installati i dispositivi che permettono a coloro che si trovano su una seggiolina a rotelle di muoversi liberamente per l'edificio.
Per gli stabili costruiti prima del 1989 invece, l'installazione dovràò essere deliberata dall'assemblea condominiale, con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 1136 del Codice Civile. Sempre il Codice Civile, all'articolo 2051, stabilisce che, in assenza di corrimano, il condominio è tenuto a risarcire i danni alla persona che si infortuni, semprechè tale fatto possa essere attribuibile all'assenza di questo importante elemento.
Eliminazione barriere erchitettoniche negli edifici e contributi
Chi ha la necessità di effettuare determinati lavori volti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ha diritto a qualche contributo? La risposta a questa domanda è sì. Il 15 febbraio di quest'anno infatti la Conferenza Unificata ha approvato la ripartizione del Fondo Investimenti destinato a tutti quegli interventi che hanno come fine quello di rendere più facilmente accessibile l'ingresso e la circolazione negli edifici alle persone affette da gravi patologie motorie. Il Fondo, pari a 180 milioni di euro, è suddiviso tra le varie regioni in base alle richieste complessive pervenute dai singoli Comuni. Si torna così a finanziarie quei lavori previsti dalla legge 13/89. Il contributo totale è suddiviso in un operiodo di tempo che va dal 2018 al 2032.
Per accedere al contributo la persona con invalidità, oppure chi ne esercita la potestà o la tutela, dovrà fare domanda presso il Comune in cui risiede entro il 1 marzo di ciascun anno. Gli interventi, da effettuare sull'immobile in cui l'invalido risiede, non devono essere ancora stati eseguiti nè essere in corso di realizzazione. Una volta presentata la domanda sarà possibile dare il via agli interventi da eseguire, senza tenere conto dell'iter burocratico della richiesta. I singoli Comuni, dopo aver effettuato i dovuti controlli per verificare l'effettiva ammissibilità della domanda, provvederanno a fare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute. Con la pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo Pretorio comunale vengono definiti i fondi che successivamente la Regione invierà ad ogni singolo Comune. Tali importi vengono poi trasmessi dalla Regione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che gestisce tale fondo.
La firma del decreto Interministeriale deve riportare il benestare di diversi Ministeri, tra cui quella del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell’Economia delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Una volta ottenuti i fondi, i singoli Comuni daranno il via all'assegnazione ai richiedenti. La precedenza di erogazione spetta a quei soggetti che presentano invalidità totale con ngravi difficoltà di deambulazione, ed avviene in base all'ordine cronologico di ciascuna domanda.
Il calcolo del contributo si basa sulla spesa complessivamente sostenuta e verrà erogato solo al termine dei lavori effettuati che hanno come obiettivo primario l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Presso gli uffici competenti istituiti in ogni Comune pè possibile reperire il fac-simile della domanda di adesione, nonchè un elenco che riporti i requisiti richiesti per accedere al fondo e tutta la documentazione da produrre per vedersi riconosciuta l'erogazione del denaro necessario.
- Annunci correlati
IlMessaggeroCasa.it
Scegli su quale social condividere questo contenuto con tutti i tuoi amici.