- Venerdì 1 Febbraio 2019, 15:22
Casa, per far pace con il fisco c’è il ravvedimento operoso
Tra le mille scadenze di fine 2018, è facile aver dimenticato di pagare qualche imposta. E per ciò che concerne il mondo delle “quattro mura”, non tutti sono riusciti a versare nelle casse dello Stato e dei Comuni quanto richiesto per la “doppietta” dello scorso dicembre di Imu e Tasi, sia per la crisi economica sia per la coincidenze con le mille spese di fine anno. Per non parlare dell’acconto Iva del 27 dicembre scorso, che ha riguardato le società immobiliari o gli altri professionisti del pianeta casa. Ecco che, come tradizione, viene in soccorso dei contribuenti il ravvedimento operoso, il salvagente per regolarizzare i ritardi con mini sanzioni.
Ravvedimento in pillole
Se non il più amato è sicuramente il più utilizzato dai contribuenti: l’istituto del ravvedimento operoso permette di mettersi in regola con i tributi con forti riduzioni delle sanzioni. Negli ultimi anni, in nome della cosiddetta compliance, l’amministrazione finanziaria ha dato al ravvedimento un nuovo volto arricchendolo di nuove possibilità ed ulteriori vantaggi. Il tempo gioca come sempre un ruolo fondamentale, nel senso che più tardi ci si accorge dell’errore commesso, più salgono le sanzioni da versare. Ma anche con il nuovo anno e nonostante l’aumento del tasso di interesse legale, l’istituto resta, per così dire, ancora a buon mercato. Proviamo a riassumere tutte le chances a disposizione dei contribuenti. Questo, in estrema sintesi il panorama che si presenta a chi vuol sanare un tardivo versamento.
Ravvedimento sprint: con la sanzione, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1% fino al 14° giorno di ritardo (possibilità questa già scaduta per i versamenti di fine anno 2018 ma da tenere sempre ben a mente per quelli futuri). La sanzione massima applicabile sarà quindi dell’1,4%.
Ravvedimento breve: con la sanzione dell’ 1,5% se il versamento è eseguito entro 30 giorni dal termine di scadenza originario (i contribuenti che hanno saltato l’acconto Iva del 27 dicembre possono, ad esempio,usufruirne).
Ravvedimento intermedio: con la sanzione pari all’1,67% se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione (ottimo salvagente per i ritardatari Imu- Tasi di dicembre scorso).
Ravvedimento lungo: con sanzione pari al 3,75% se il versamento è eseguito dal 91° giorno successivo alla violazione ma entro il termine per la presentazionedella dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Ravvedimento “oltre l’anno” (solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio l’acconto Iva) con sanzione pari al 4,29%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Questione di interessi
Oltre alla sanzione occorre versare l’imposta omessa e gli interessi al tasso legale annuo. Dal primo gennaio, come dicevamo in apertura, il tasso di interesse legale è salito di 0,5 punti percentuali passando dallo 0,3 allo 0,8 per cento. Pertanto gli interessi da versare per il ravvedimento operoso, andranno calcolati,per ciascun giorno di ritardo con il tasso pari allo 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% per i ritardi successivi.
Ravvedimento Imu
Dal punto di vista pratico il caso classico può essere quello di un contribuente, il signor Rossi, che non ha pagato il saldo Imu 2018 di 1.500 euro per una seconda casa e decide di “ravvedersi”il 30 gennaio 2018. L’importo dovuto, arrotondamenti a parte, complessivamente sarà di euro 1.526,21 così determinato: Sanzione = 1500 x 1,67% = 25,05 Giorni di ritardo dal 18/12 al 31/12= 14 Interessi dello 0,30% (1500 x 14 x0,30) :36500= 0,17 euro Giornidi ritardo dal1/1 al 30/1 = 30 Interessi dello 0,80% (1500 x 30x 0,80) :36500= 0,99 euro Totale interessi 0,17 + 0,99 = 1,16 Totaledovuto (€1500+€ 25,05 +1,16)= euro1.526,21
Il versamento
Si versa sempre con la consueta delega di versamento modello F24 e con i medesimi codici tributo utilizzati per il versamento delle imposte (codice 3918 per l’Imu sulle seconde case e 3961 per la Tasi). E’importante barrare l’apposita casella “ravvedimento” e riportare la sanzione e gli eventuali interessi insieme all’imposta con un unico codice tributo sommando gli importi, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35 del 12/4/2012.
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