immagine Cessione di fabbricato? Alla Agenzia delle entrate
  • di Giorgio Sbordoni
  • lunedì 17 ottobre 2011, 10:03

Cessione di fabbricato? Alla Agenzia delle entrate

E' previsto che siano indicati: indirizzo, piano, interno, numero di vani e di accessori (bagno, ripostiglio, garage, ecc)

Per legge, ogni qualvolta venga ceduta la proprietà o il godimento, a qualunque titolo (compravendita, locazione, comodato gratuito, ecc.) entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, o di una parte di esso, (indipendentemente dalla data di stipula o di decorrenza del contratto di locazione), anche con contratto verbale, il proprietario è obbligato a comunicare la consegna dell'immobile, presentando (anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) un modulo di cessione fabbricato. Il cedente ha l'obbligo di accertare l'identità della persona o delle persone a cui cede l'immobile, esaminando un documento d'identità e copiandone i dati nel modulo.

Che cosa stabilisce la norma
Secondo quanto stabilito dalla normativa all’articolo 12 del D.L. 21/03/1978 numero 59, convertito in legge 18/05/1978 numero 191, “chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario”. L'omissione o il ritardo nella presentazione è soggetta a sanzioni.

Comunicare la cessione di fabbricato
“La comunicazione di cessione fabbricato – dichiara Sarah Pacetti, amministratore di condominio e consigliere provinciale dell’Anaci – comporta la compilazione del modulo relativo nel quale vanno indicati: i dati del cedente (vale a dire del locatore o venditore); i dati del cessionario (colui che entra in possesso dell'immobile), compresi gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto); i dati precisi dell'unità immobiliare ceduta, della quale vanno indicati, oltre all'indirizzo, il piano, l'interno, il numero di vani (per vano si intende una stanza abitabile e con finestra), il numero di accessori (ad esempio bagno, cucinotto, ripostiglio, disimpegno, cantina, garage, ecc.), il numero di ingressi”. Una volta compilato, il modello deve essere presentato al commissariato locale di Pubblica Sicurezza, o, nel caso questo non sia presente (come spesso accade nelle piccole cittadine) presso l'ufficio competente del comune; in alternativa può essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro il termine delle 48 ore dalla consegna dell'unità immobiliare. “Nel caso in cui l'immobile sia occupato da più di una persona – precisa Sarah Pacetti – andrà presentata una comunicazione di cessione fabbricato per ognuna di esse, a meno che facciano parte dello stesso nucleo familiare: in tal caso è sufficiente dichiarare il solo capo famiglia”.

Nuove modalità
“Secondo quanto stabilito dai commi 344 e 345 della legge 311/2004, la Finanziaria del 2005, la comunicazione di cessione di fabbricato – spiega Sarah Pacetti –, non deve più essere presentata all'autorità di Pubblica sicurezza, con modalità tradizionali, ma all'Agenzia delle Entrate, per via telematica. Il comma 344 della legge finanziaria prevede, altresì, che la semplice registrazione dell'atto che comporta il trasferimento del possesso (ad esempio, il rogito notarile di compravendita) o della detenzione (ad esempio, il contratto di locazione) del bene integra l'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato, con effetti sostitutivi della stessa. Se, quindi, l'atto è presentato per la registrazione, la comunicazione di cessione di fabbricato non è più dovuta”. Rimane ferma la comunicazione di cessione di fabbricato (da presentare all'autorità di Polizia sempre entro 48 ore) per la concessione di alloggio o di ospitalità a uno straniero o a un apolide, per l'assunzione di uno di questi soggetti come dipendente e per la cessione agli stessi della proprietà o del godimento di beni immobili. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato ex articolo 12 del decreto legge 59/1978 viene esteso, dal comma 345 della legge finanziaria, anche nei confronti dei soggetti che esercitano abitualmente l'attività di intermediazione nel settore immobiliare.

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it