di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
lunedì 1 giugno 2015, 12:35Deduzione del 20% su acquisto casa da locare
Benefici fiscali a chi immette l'immobile sul mercato degli affitti
Nonostante la bagarre del modello 730 precompilato, le maxi sanzioni sui Caf e i ritardi nella spedizione del codice pin, la preparazione del modello 730 va avanti: ecco alcune voci che potrebbero sollevare i contribuenti.
Regole base
Chi ha detto che il fisco è insensibile ai lamenti del contribuenti, potrebbe in parte ricredersi: scorrendo infatti le istruzioni del quadro E del modello 730, si trovano molte voci di spesa guardate con particolare favore dall’amministrazione finanziaria e perciò agevolate. Prima di cominciare una veloce disamina delle spese più importanti, sgombriamo il campo dagli equivoci. Le spese detraibili sono quelle sulle quali si calcola una detrazione con l’aliquota stabilita dal fisco (ad esempio 19% per gli interessi sul mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale o il 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio) e poi si sottrae il risultato dall’imposta lorda. Ad esempio con 1000 euro di imposta lorda e 2000 euro di interessi sul mutuo: 2000 x 19% = 380; 1000 – 380 = 620 imposta netta. Viceversa le spese deducibili vanno a diminuire il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda del contribuente. Ad ogni modo, anche se cambiano le modalità di calcolo, sia le spese detraibili che quelle deducibili consentono alla fine di risparmiare sulle imposte dovute.
Novità e conferme
Tra le voci più gettonate del quadro E ci sono senz’altro le spese mediche, relativamente alle quali il ministero ha precisato che non saranno riportare nel modello precompilato dall’amministrazione e che perciò dovranno essere aggiunte dai contribuenti o dai loro intermediari. Sempre ai primi posti troviamo gli interessi sul mutuo, che tanti contribuenti hanno stipulato per comprare le amate quattro mura. Su entrambe queste tipologie di spesa sono stati scritti fiumi d’inchiostro (anche da parte nostra) e continueremo ancora a ripassarne insieme i meccanismi. Ma dapprima sembra opportuno concentrarci sulle novità e i cambiamenti apportati dalle leggi più recenti. Come ogni anno sono comparse infatti nuove voci tra quelle “amiche” che possono permettere di chiudere i conti col fisco in attivo per il contribuente. Una delle più interessanti è la nuovissima deduzione dal reddito complessivo del 20% della spesa di acquisto o di costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. In altre parole che compra o costruisce un immobile residenziale, rispettando i paletti stabiliti dal fisco, e lo dà in affitto non a canone libero per almeno 8 anni, può dedurre dal reddito il 20% della spesa sostenuta in 8 rate annuali ed entro un certo tetto. Torneremo nei prossimi articoli con altri particolari sulla nuova deduzione. Altra novità di rilevo è il cosiddetto art bonus: è cioè riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, In questo caso non si tratta di una detrazione o di una deduzione da riportare nel quadro E ma di un credito d’imposta da riportare nel quadro G nel rigo G9, ma la sostanza e cioè il risparmio fiscale, non cambia. Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, mentre la parte della quota annuale non utilizzata si può sfruttare negli anni successivi.
Cssn addio, nuovi tetti per le Assicurazioni
Viene definitivamente eliminata la deduzione del contributo al servizio sanitario nazionale pagato nell’assicurazione per la responsabilità civile dell’auto: dopo aver introdotto un’insidiosa franchigia di 40 euro (molte delle quote Cssn pagate la superavano a stento) si è pensato ancor meglio di cancellarla completamente, con buona pace degli automobilisti che sentitamente ringraziano chi di dovere.. Anche per i premi assicurativi sono stati rivisti i limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, da indicare nei righi da E8 a E12 con il codice 36, sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro: in passato l’importo era già stato ridotto a 620 euro. Stessa riduzione per il tetto alla detrazione dei premi pagati per le vecchie polizze vita o infortuni anteriori al 2000. Torna al valore precedente invece il tetto dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, da riportare sempre nei righi da E8 a E12 ma con il codice 37, i quali sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente: attenzione alle regole dettate nelle istruzioni ministeriali.
Donazioni alle Onlus, detrazioni dal 24 al 26%
Buone notizie per le donazioni alle Onlus: sono state ancora elevate infatti dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a loro favore da indicare nei righi da E8 a E12 con il codice 41. Beneficiano dello stesso aumento anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici: queste ultime si indicano nei righi da E8 a E12 con il codice 42. Ben più alto il limite per le erogazioni a favore dei partiti politici, le quali sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.
Proroghe lavori e bonus arredi
Molto importanti per il pianeta casa infine le diverse proroghe del 730/2015: è prorogata infatti sia la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia la detrazione del 50 per cento per il bonus arredi, cioè per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Proroga anche per la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
(3 - continua)
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti