- domenica 29 settembre 2013, 16:15
Demolire e ricostruire? Ora è più semplice
Con la Scia modifiche di sagoma senza alterare il volume
Realizzare lavori edili diventa più semplice grazie alle novità in tema di appalti e urbanistica contenuti nella legge 98/2013 che ha convertito il decreto del fare, legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 194/13.
Scadenze rinviate
Scatta la proroga di due anni sui termini di inizio e fine dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell’entrata in vigore del decreto fare, avvenuta il 22 giugno scorso; tre gli anni di moratoria sulle convenzioni di lottizzazione. Il tutto, però, a una serie di condizioni: è l’interessato a dover comunicare di voler fruire del bonus sui titoli edilizi rilasciati o comunque formatisi prima dell’avvento del dl 69/2013; i relativi termini nel frattempo non devono essere scaduti; i titoli edilizi, al momento della comunicazione, non possono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati né con la disciplina regionale.
Nel cuore della città
Le opere di demolizione e ricostruzione che comportano soltanto variazioni nella sagoma dell’edificio sono esclusi dalla tipologia degli interventi di ristrutturazione edilizia. Non serve quindi il permesso di costruire per le opere che non comportano una modifica del volume dell’immobile e sono realizzate nel rispetto dei vincoli: basterà la segnalazione certificata di inizio attività. La Scia sarà sufficiente anche nel centro antico della città: dovranno essere i Comuni a stabilire entro il 30 giugno 2014 in quali zone del “salotto buono” urbano la mera segnalazione non costituirà invece un titolo valido per demolizioni o ricostruzioni che implicano modifiche della sagoma. Se l’amministrazione locale non provvede in tempo, lo farà un commissario. Ma niente Scia finché non arriva la delibera. Nei centri storici dei nuclei urbani e in altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico le attività sottoposte a Scia possono essere iniziate trenta giorni dopo la presentazione della domanda.
Sportello unico
Chi vuole portare a termine l’intervento edilizio può presentare allo sportello unico per le attività produttive contestualmente la Scia e l’istanza di acquisire tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’opera, ad esempio l’autorizzazione paesaggistica o il nulla osta sismico: l’interessato può però cominciare i lavori soltanto quando dall’amministrazione riceve la comunicazione che l’acquisizione è avvenuta o che la conferenza di servizi ha avuto esito positivo. Non vale la semplificazione per gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali: gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono effettuati con Scia soltanto se è rispettata la sagoma dell’edificio preesistente.
Addio silenzio
Sono garantiti tempi certi per il rilascio dei permessi di costruire, anche nei casi in cui sull’immobile sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: scompare infatti il silenzio-rifiuto, i procedimenti si concludono con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di limiti posti dalle Soprintendenze. Se una delle amministrazioni competenti nega il parere o il nulla osta, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire s’intende sì respinta, ma il responsabile del procedimento comunica al richiedente entro cinque giorni il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Agibilità parziale
L’agibilità può essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato. Negli interventi di edilizia libera il tecnico che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente dell’opera. Anche prima del completamento dei lavori può essere richiesta l’agibilità, in due ipotesi che riguardano comunque parti dell’opera funzionalmente autonome, ad esempio per singoli edifici o singole porzioni della costruzione.
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