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  • giovedì 27 marzo 2014, 11:20

Diritto di prelazione a favore dell'inquilino

Il proprietario deve offrire l'opzione a mezzo notifica

Il locatore che intenda trasferire l'immobile deve darne comunicazione al conduttore con notifica dell'ufficiale giudiziario. Così è previsto espressamente dall'articolo 38 della legge numero 392 del 1978, il quale precisa, altresì, che nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizione alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. In questo modo il locatore consente all'inquilino di valutare se intende esercitare il diritto di prelazione, e, ove ne abbia interesse, di comunicare, sempre con atto notificato mediante ufficiale giudiziario, entro il termine di sessanta giorni, la volontà di acquistare l'immobile offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. La prelazione, collegata al rapporto di locazione, viene denominata “prelazione urbana” e trova la sua disciplina in alcuni articoli della legge numero 392 del 27 luglio 1978 e nell'articolo 3 della legge numero 431 del 9 dicembre 1998. Il seguito nel "Casa" di sabato 29 marzo, in edicola lo riceverete gratis.

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