- Sabato 20 Aprile 2019, 10:50
Fisco, parte l’operazione 730. E la casa è in pole position
LA SCADENZA
Con l’apertura del canale dedicato ai modelli precompilati, la campagna del 730 è entrata finalmente nel vivo: dal 15 aprile e fino al prossimo 23 luglio si potrà accedere ed inviare la “dichiarazione semplice”, al secolo: il Modello 730.
Casa in pole position.
E come ogni anno il pianeta casa gioca un ruolo fondamentale nella partita con il fisco sia “in difesa”, dove bisogna compilare con ordine a accuratezza il quadro Fabbricati e dichiarare ad esempio il possesso della seconda casa o il locale affittato, sia “in attacco” dove i contribuenti andranno a chiedere il ristorno delle tasse pagate in eccesso grazie alle parole magiche detrazioni casa.
Il pacchetto.
La casa è protagonista del modello: si descrive nel quadro “B” per poi regalarci grandi soddisfazione nel quadro “E”, il quadro più amato dai contribuenti, quello in cui si indicano le spese che dannodiritto agli sconti fiscali. Anche qui la parola d’ordine resta “niente calcoli”: per i conteggi delle agevolazioni casa penserà a tutto chi presta l’assistenza fiscale, Caf, professionista o sostituto d’imposta.
Bonus casa.
Per incassare le spese sostenute per i lavori in casa i contribuenti devono compilare le apposite sezioni del quadro “E”, destinate alle detrazioni per le ristrutturazioni.
Il meccanismo è semplice: al totale delle spese sostenute si applica la relativa percentuale di detrazione (per le ristrutturazioni è in linea generale del 50%) e si ottiene l’importo che va ad abbattere le imposte dei prossimi 10 anni.
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi sulla base di un titolo idoneo, come proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Se le fatture e i bonifici non sono a lui intestati, la detrazione spetta purché la percentuale della spesa sostenuta dal familiare sia indicata nella fattura.
Ricordiamo che possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati: la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore.
Requisiti formali.
La detrazione s ipuò incassare solo se: i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario o postale “parlante”, cioè da cui risultino: – causale del versamento (dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR); codice fiscale di chi effettua il pagamento; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario. Per i lavori edili vanno indicati i dati catastali dell’immobile: ed anche qui la fonte è una normale visura catastale on-line. Quando i lavori sono effettuati dal detentore occorre indicare gli estremi di registrazione dell’atto (ad esempio, contrattodi affitto).
Rate e importo massimo.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. La spesa massima è: 48.000 euro per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012; 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018. Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.
Se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
Parti comuni.
Per i lavori eseguiti sulle parti condominiali i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 “Condominio” di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile.
Ricordiamo che per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo, ovvero quei condomini che non hanno il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per la propria quota di spettanza, devono indicare il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
Casi particolari.
Se l’immobile sul quale sono realizzati i lavori è venduto o donato, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Viceversa nell’ipotesi di morte del titolare, la detrazione si trasmette solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Per quanto riguarda invece l’inquilino o il comodatario che abbia sostenuto le spese, il diritto alla detrazione resta loro anche quando la locazione o il comodato terminano.
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