venerdì 17 maggio 2013, 18:00

L'immobile? "Allineato" a Catasto e Registri

Da luglio 2010 (con il d.l. 78/2010), sono state introdotte novità importanti per chi vuole vendere o comprare casa. Si tratta di adempimenti volti ad assicurare la conformità tra quanto venduto, il dato catastale e i Registri immobiliari. Chi vende, infatti, deve attestare la conformità tra la situazione reale dell’immobile e la relativa planimetria catastale. La dichiarazione può essere sostituita con un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. Obiettivo della norma è far emergere i “fabbricati fantasma”, quegli edifici costruiti senza autorizzazioni, senza i riferimenti catastali e l’allineamento tra la situazione reale e quello che risulta in catasto. È necessario, quindi, presentare una dichiarazione al Catasto per regolarizzare la situazione dell’immobile, altrimenti è previsto che l’iscrizione in Catasto dell’immobile avvenga d’ufficio sulla base di una rendita presunta, con maggiori spese per il proprietario, in attesa dell’accertamento definitivo. Il notaio deve verificare la conformità tra gli intestatari in catasto e coloro che risultano tali in Conservatoria e, in caso di difformità, è necessario l’allineamento della banca dati catastale prima della stipula. In ogni caso, non tutte le difformità sono ostative alla stipula dei contratti: le modifiche minime, quali lo spostamento di un tramezzo o di una finestra, non sono rilevanti. Oggi, senza l’allineamento tra la situazione reale ed i dati e le planimetrie catastali non è possibile, vendere o donare, il fabbricato non conforme, perché la conformità tra Catasto, Registro Immobiliare e situazione reale dell’immobile è divenuta un requisito dell’atto. Per il rogito è necessario, pena la nullità dell’atto: - La identificazione catastale, ovvero l’indicazione della sezione, del foglio, della particella e dell’eventuale subalterno dell’immobile ai fini della sua trascrizione; - Il riferimento alla planimetria catastale, va fatto un espresso “riferimento” alle planimetrie depositate; - la dichiarazione resa in atti dagli intestatari, della conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. In alternativa la parte ha facoltà di sostituire la dichiarazione con un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.


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