immagine Liti condominiali? Si ricorre al giudice di pace
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 19 Maggio 2014, 11:22

Liti condominiali? Si ricorre al giudice di pace

Dai fumi ai rumori molesti le vertenze del condominio


L’approfondimento di questa settimana riguarda la competenza del giudice nelle controversie condominiali. Più in generale va precisato che per competenza si intende la “quantità di giurisdizione” spettante a ciascun giudice. Infatti, ogni giudice ha una sua sfera di attribuzioni precostituita per legge. La competenza si distingue in: competenza per materia, per valore e competenza per territorio. La competenza per materia esclude la competenza per valore che è quindi un criterio sussidiario.
Giudice di pace
Per quanto riguarda gli aspetti che possono interessare i condomini, in base all’art. 7 del codice di procedura civile il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case, ma anche per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili che superino la normale tollerabilità. Il giudice di pace è altresì competente per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. In questi casi la competenza del giudice di pace è per materia e quindi gli è attribuita dal codice a prescindere dal valore. Qualora la controversia riguarda se un condomino abbia o meno diritto di usare una cosa o un servizio comune, il giudice competente va individuato in base al valore della causa. In questo caso, il giudice di pace è competente fino a 5.000 euro solo se si discute di beni mobili, altrimenti la competenza è del Tribunale.
Servizi del condominio
Nell’ambito del condominio, le cause relative alle “modalità di uso dei servizi condominiali” appartenenti alla competenza del giudice di pace sono considerate quelle nelle quali si discute dei limiti dell’esercizio delle facoltà proprie di ciascun condomino, ma non quelle nelle quali si disputa dell’esistenza del diritto di comproprietà del singolo condomino, né quelle in cui si nega un diritto del condomino sulla cosa comune. In queste ipotesi in cui non si discute di facoltà di uso di beni comuni, la competenza non è del giudice di pace. Di fronte al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente senza avvocato, se il valore della controversia non supera 1100 euro.
Spese della causa
Le spese della causa sono ripartite in base ai millesimi, a meno che non sia diversamente disposto. Il condomino che voglia dissociarsi dalle spese della lite condominiale deve, entro trenta giorni dalla notizia della delibera assembleare con cui si è stabilito che il condominio intraprenda o resista in una causa, comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il proprio dissenso. Nella prassi giurisprudenziale si è accettata la validità del dissenso espresso nel verbale assembleare, anche se altra tesi ritiene indispensabile per l’applicazione corretta delle norme sul punto, una formale notificazione dell’atto di dissenso all’amministratore, richiedendo così un adempimento certo ed incontestabile. Il condomino dissenziente non può essere chiamato a sostenere le relative spese, ma se il condominio viene condannato nel merito, in quanto appartenente al condominio sarà responsabile in solido con gli altri condomini del debito comune.


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