• di Bruno Benelli
  • venerdì 7 settembre 2012, 11:59

Neo-mamma colf si dimette? Il ministero ordina verifiche

Per evitare abusi le dimissioni devono essere convalidate

Si applica anche al rapporto di lavoro domestico la riforma del lavoro firmata Fornero sulla procedura da adottare in caso di dimissioni del dipendente e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Non è stata introdotta alcuna eccezione per cui anche i datori di lavoro di colf e badanti si trovano invischiati in una procedura assolutamente impropria per la particolare categoria di persone interessate.
La convalida
La norma prevede che se la donna durante il periodo di assenza dal lavoro per maternità e, la donna e l’uomo, fino ai tre anni di vita del bambino cessano il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del contratto, il datore di lavoro deve: 1) far convalidare le dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego, 2) oppure richiedere una dichiarazione di conferma, con la firma in calce alla ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all’Inps.
Procedura
Ebbene, questa pesante procedura – indubbiamente volta a fin di bene, onde evitare quel triste fenomeno delle dimissioni in “bianco”, fatte firmare dal datore di lavoro all’inizio del rapporto per essere libero di licenziare il dipendente al momento opportuno, nascondendo l’operazione sotto la copertura formale delle dimissioni spontanee - viene applicata anche al lavoro domestico. Settore in cui la cessazione del lavoro, specie in tema di rapporti ad ore, è materia di tutti i giorni. Per cui entro i tre anni del bambino si dovrà necessariamente applicarla per evitare sanzioni e per evitare che il rapporto sia sempre in vita nonostante l’assenza della colf.
Lettera raccomandata
Non è finita. Se non si riesce a far convalidare dal proprio collaboratore domestico le dimissioni o la risoluzione consensuale - nel senso che costui non è più reperibile oppure rifiuta di “perdere tempo” ed esclude di recarsi presso gli uffici del Ministero del lavoro per essere “interrogato” sulla validità delle dimissioni - il datore di lavoro deve inviare alla colf e alla badante entro trenta giorni una lettera raccomandata (con avviso di ricevimento)., con la quale si invita alla convalida entro sette giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale diventano perfette e si ritengono esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza quindi conseguenze per lo stesso. In mancanza dell’esecuzione di questa procedura, le dimissioni del dipendente non sono valide e può essere considerato che il rapporto continui.
Sistema anomalo
Ancora una volta dobbiamo rimarcare questo atteggiamento prevaricatore nei confronti del rapporto di lavoro domestico. La normativa vuole che chi assume i lavoratori abbia la figura di datore di lavoro, quasi fosse un imprenditore industriale con tutti gli obblighi burocratici connessi. Ma poi l’assimilazione termina qui, in quanto non si permette al “datore di lavoro” di scaricare dalle proprie tasse il costo del lavoro per retribuzioni. Insomma: datore di lavoro finché fa comodo all’apparato dello Stato.
Aiuto economico
Al contrario un intervento positivo per le lavoratrici in genere è stato preso con l’introduzione dei voucher come sostegno economico alla lavoratrice madre, intervento che ha risvolti positivi sul lavoro domestico. Sulla base delle nuove disposizioni – che comunque saranno in vigore solo dall’anno prossimo - le neo-mamme potranno richiedere, in sostituzione del periodo di congedo parentale (ex facoltativo) per maternità, la corresponsione di voucher dalla fine della maternità obbligatoria e per un tempo pari agli undici mesi successivi. Tali voucher potranno essere utilizzati, tra l’altro, per sostenere il costo della baby-sitter o per pagare in parte le spese dell’asilo.

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