di Lucilla Quaglia
venerdì 9 marzo 2012, 16:54Niente caldaia senza canna fumaria
In caso di distacco dal "centralizzato" c'è chi ricorre alla "camera stagna", non sempre consentita. Possibili deroghe
Le canne fumarie sono uno degli elementi di discussione all’interno dei singoli condomini. Spesso, accanto alle singole caldaiette, sono collocate esternamente agli edifici creando non pochi disagi estetici. La norma di riferimento che si occupa dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, per gli apparecchi di singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 Kw, è la CIG 7129-3 dell’ottobre 2008. Nella normativa è precisato in modo tassativo che le caldaie autonome con potenzialità fino a 35 Kw (le vecchie 30.000 Kcal/h) devono avere un condotto di evacuazione dei fumi che termini al di sopra del tetto del fabbricato. Esiste la possibilità di deroga per case di pregio o impedimenti all’installazione della canna fumaria.
Camera stagna
Esistono in commercio delle caldaie a camera stagna, chiamate anche caldaie a tiraggio forzato, ovvero particolari apparecchi per il riscaldamento che, come indica il nome stesso, isolati dal resto del locale in cui vengono installati effettuano il prelievo e l’espulsione dell’aria comunicando direttamente con l’esterno. A differenza delle caldaie a camera aperta, che recentemente la legge ha messo fuori normativa e per le quali ha posto particolari condizioni per l’installazione, le caldaie a camera stagna sono molto semplici da installare e possono essere collocate in qualsiasi locale dell’abitazione, compresi quelli più delicati come il bagno e la camera da letto. Attualmente i tecnici ne installano molte. Si tratta però di installazioni effettuate in appartamenti all’ultimo piano, se si tratta di un condominio, oppure di villette. In presenza di una canna fumaria condominiale, infatti, questo tipo di caldaie sono vietate. Nessuna canna fumaria, infatti, per legge, ribadiscono i tecnici, può essere collocata al di sotto del tetto. E anche queste caldaie necessitano dello scarico esterno che non può essere certo collegato alla canna fumaria condominiale.
I vantaggi
Il costo delle caldaie a camera stagna è leggermente superiore a quello degli apparecchi a camera aperta, ma i vantaggi di cui si può godere sono maggiori e ben evidenti. In questo tipo di caldaie, infatti, la fiamma è isolata dall’ambiente esterno, quindi risulta esserci maggior sicurezza e confort nell’ambiente domestico. Il prelievo e lo scarico dell’aria per la combustione del gas avvengono tramite due tubi comunicanti con l’esterno, mentre il tiraggio per far circolare l’aria viene forzato da un piccolo ventilatore presente all’interno dell’apparecchio, dal quale deriva l’altra denominazione delle caldaie a camera stagna, ovvero caldaie a tiraggio forzato. Per verificare il funzionamento della caldaia, poi, è presente uno spioncino che permette di vedere il bruciatore in funzione.
L’isolamento
Il tiraggio forzato e l’isolamento delle caldaie a camera stagna rispetto all’ambiente in cui sono collocate garantiscono la massima sicurezza di questi apparecchi, in quanto lo smaltimento dei fumi di combustione è sempre garantito ed inoltre avviene sempre verso l’esterno, senza la possibilità di fughe all’interno della stanza. Infine, un ulteriore vantaggio che porta a preferire le caldaie a camera stagna a quelle a camera aperta è il maggior rendimento delle prime, che quindi garantiscono anche minori consumi ed una maggiore efficienza.
Il distacco
Connesso poi al tema delle canne fumarie è quello della possibilità di distacco dal sistema centralizzato. Sono sempre di più gli utenti che si domandano se sia possibile, per un condòmino, distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento e installarne uno proprio autonomo. “Sull’argomento – sottolinea l’avvocato Carlo Patti, consulente Associazione amministratori di condominio (Anaci) Roma - va sottolineato che il decreto legislativo 311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, ha innovato il disposto dell’articolo 26 comma 2 della legge 10/91 ma ha anche modificato le acquisizioni giurisprudenziali fino ad oggi maturate in tema di distacco unilaterale”. La disposizione in questione, infatti, con una formulazione che ha aperto notevoli interrogativi interpretativi, subordina il distacco unilaterale del singolo condomino alla decisione dell’assemblea ed al preventivo rilascio di certificazione energetica o attestazione di diagnosi energetica: quindi il distacco dall’impianto centralizzato non costituisce più esercizio di una facoltà riconosciuta al singolo condòmino.