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  • giovedì 19 aprile 2018, 14:41

Pergotenda, quali autorizzazioni servono per poterla installare

Tra le costruzioni che possono essere utilizzate al fine di delimitare un'area posta all'esterno di un'edificio, in modo da recare vantaggio ai suoi utenti, c'è anche la pergotenda. Si tratta di un prodotto immesso in commercio a partire dal 1998, ad opera di una ditta emiliana, che è formata da:

1) una struttura che può essere addossata ad un muro, oppure autoportante, in metallo oppure in legno;
2) una copertura, ovvero un telone di tessuto impermeabile o meno che può essere manovrato a piacimento, ovvero avvolto oppure richiuso a pacchetto.

La struttura in questione può essere utilizzata anche al fine di andare a servire aree di una certa estensione, per effetto della spiccata modularità. Può peraltro resistere validamente ad agenti atmosferici impegnativi come il vento, sino all'ottavo grado della scala di Beaufort, mentre non è garantita contro il carico rappresentato da una nevicata. A chiuderla può essere un comando automatico, nel caso di grandi estensioni, oppure manuale, soluzione ideale quando si tratta di una struttura di piccole dimensioni.

Se ad immetterla sul mercato è stata la ditta Corradi, va anche sottolineato come il successo commerciale della pergotenda abbia spinto un certo numero di imprese del Made in Italy a dedicarsi ad un prodotto sempre più gettonato dai consumatori, in un comparto che vede appunto le imprese italiane dominare integralmente le vendite.
 
Gli elementi di complemento 
Va poi ricordato come la pergotenda può essere guarnita di una serie di accessori tesi a completarla e arredarla. Tra di essi vanno ricordati le pedane modulari di pavimentazione, le chiusure laterali, le ringhiere di protezione, i corpi scaldanti e quelli illuminanti.

Le pedane modulari di pavimentazione sono il rimedio all'esistenza di fondi sconnessi su cui adagiare la pergotenda, ad esempio un prato o un giardino, permettendo a chi si muova al suo interno di farlo in assoluta sicurezza e in condizioni di stabilità. Per crearle si utilizzano listoni di legno, delegati non solo a permettere movimenti sicuri, ma anche a nascondere alla vista gli elementi strutturali e gli impianti tecnici, quindi dando una soluzione a problemi di carattere estetico e funzionale.

Le chiusure laterali servono invece a risolvere i problemi che possono rendere meno confortevole l'utilizzo della pergotenda nel corso dei mesi invernali o quando comunque le condizioni atmosferiche non risultino del tutto ideali. Si tratta di membrane avvolgibili, ad esempio in polivinile di cloruro (Pvc) che vanno a scorrere sulle guide a binario le quali sono oggetto di montaggio diretto sui montanti verticali posizionati sulla struttura delegata a sostenere la pergotenda. Il loro impatto visivo è estremamente trascurabile e possiedono risorse notevoli in fatto di resistenza agli agenti atmosferici avversi, in particolare il vento.

Anche le ringhiere di protezione servono ad uno scopo simile. Esse possono infatti rivelarsi la soluzione ideale quando la struttura deve essere montata in una terrazza, oppure su un pendio più o meno ripido. A formarle sono elementi modulari in alluminio tali da raggiungere un metro di altezza, caratterizzate da un design minimal, ma allo stesso tempo in grado di dare un colpo d'occhio estremamente suggestivo. Gli elementi modulari che compongono la ringhiera possono poi essere addobbati con dei pannelli in plexigas.

Per corpi scaldanti si intendono poi le stufe in acciaio inox munite di ruote per muoverle più agevolmente, che possono essere alimentate con gas metano oppure con Gas di Petrolio Liquefatti (GPL). Il loro compito è naturalmente quello di provvedere al riscaldamento dell'area coperta nel corso dei mesi freddi, ma anche di concorrere alla creazione di un'atmosfera in grado di regalare particolari suggestioni agli utenti.
Infine i corpi illuminanti, di solito lampade in polietilene o tavoli, divani o poltrone, luminosi e quindi in grado di impattare notevolmente da un punto di vista prettamente visivo.
 
Le differenze con gazebi, pergolati e verande 
Naturalmente agli occhi dell'osservatore meno attento, la pergotenda può essere scambiata con un gazebo, un pergolato o una veranda. A chiarire il quadro può però concorrere una sentenza emessa dal Consiglio di Stato nel corso del 2017, quella contrassegnata dal numero di protocollo 306.

Il caso è stato originato dalla costruzione di una copertura che aveva il compito di chiudere il perimetro di un pergolato mediante dei teli plastificati. Un atto che però era stato sanzionato in quanto mancante di autorizzazione, anche dal TAR, secondo il quale la costruzione aveva portato ad una modifica di carattere urbanistico e quindi non poteva avere carattere temporaneo.

Il Consiglio di Stato ha dal canto suo cercato di fare chiarezza in materia, partendo dalla constatazione che non è semplice procedere all'individuazione di un limite in grado di separare le opere che necessitano di autorizzazione da quelle che invece non debbano essere provviste di un titolo abilitativo, in tema di strutture che abbiano un impatto tutto sommato non elevato a livello territoriale.

Le definizioni date dal Consiglio di Stato per ognuna delle strutture in esame possono essere così indicate:
1) il gazebo rappresenta una "struttura leggera" che non va ad aderire a fabbricati, aperta di lato e chiusa in alto, la quale può essere anche coperta ai lati. A volte può anche essere permanente, ma sia in una versione che nell'altra rispondente al compito di rendere fruibili terrazze, giardini o altri spazi all'aperto;

2) il pergolato rappresenta a sua volta un sostegno per le piante rampicanti, una struttura aperta perlomeno in alto e su tre lati, tale da consentire in definitiva agli utenti di passare e muoversi senza incontrare eccessive difficoltà e adibita a fini di ombreggiamento e ornamentali;

3) la veranda invece rappresenta una struttura contrassegnata da superfici vetrate le quali possono essere oggetto di apertura e per tale via andare a determinare l'estensione della volumetria dell'immobile ove è stata montata;

4) infine la pergotenda, indicata alla stregua di elemento in grado di incidere positivamente sullo sfruttamento di una superficie esterna. In questo caso l'elemento di maggior rilievo non sarebbe la struttura, che ha solo rilevanza in termini di sostegno ed estensione, bensì la tenda, adibita a proteggere chi si trovi all'interno da sole, vento o pioggia.
 
La questione delle autorizzazioni 
La sentenza del Consiglio di Stato può essere meglio compresa alla luce di quanto stabilito di recente dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Sino a che infatti la pergotenda si limita ad essere una struttura di modesto rilievo, adibita a conferire migliore vivibilità agli spazi esterni come i giardini, i prati o le terrazze andando a fungere da sostegno per un telo retrattile, non dovrebbe necessitare di alcun permesso, rientrando a pieno titolo tra le "attività di edilizia libera".

La questione muta però in maniera rilevante ove invece queste caratteristiche non siano rispettate e la pergotenda assuma una dimensione tale da andare infine ad alterare in maniera più o meno visibile la sagoma dell'edificio cui viene addossata e comporti di conseguenza la necessità di essere ancorata in maniera estremamente pronunciata.

Ove ciò avvenga, conclude il TAR del Lazio, viene a configurarsi alla stregua di una nuova costruzione, per la quale è quindi necessario il rilascio del permesso di costruire da parte dell'autorità locale interessata. La sentenza è stata emessa nell'ultimo mese del 2017, in relazione ad un ricorso presentato dal titolare di un bar ospitato all'interno di un condominio, il quale si era visto negare il permesso di montare la struttura dall'assemblea condominiale. In questo caso, la superficie che la pergotenda sarebbe andata a proteggere ammontava a circa 80 metri quadri, dando di conseguenza vita ad una vera e propria alterazione della superficie commerciale, aumentandola in maniera molto evidente.
 
Il Glossario dell'Edilizia Libera 
Alla luce di quanto detto sinora, quindi sembrerebbe abbastanza chiaro come la pergotenda non necessiti di permessi ove realizzata in conformità a quanto prescritto dal Consiglio di Stato, mentre li renderebbe necessari ove vada a configurare una modifica della sagoma preesistente del caseggiato in cui viene installata.
A complicare il quadro concorre però l'approvazione del Glossario dell'Edilizia Libera, avvenuto proprio all'inizio dell'anno, il quale provvede ad indicare ben 58 lavorazioni e interventi di ristrutturazione per i quali non esiste più alcuna necessità di chiedere permessi di qualsiasi genere presso gli sportelli comunali.

Insieme all'installazione di pannelli solari, alla messa in opera di cappotti termici, al mutamento di infissi e al varo di controsoffittature, anche il pergolato non dovrà più essere sottoposto al vaglio delle autorità comunali, al pari di altre coperture analoghe come i gazebi.

Perché invece di chiarire il quadro il Glossario in questione potrebbe in effetti aumentare la confusione? Proprio perché alla luce di quanto affermato dal TAR la pergotenda dovrebbe essere preventivamente oggetto di attenta analisi, cercando in particolare di precisare se il suo montaggio abbia carattere limitato o sia invece destinata a incidere in maniera anche pesante sulla conformazione dell'edificio.
 
Un'altra sentenza del Consiglio di Stato 
Per rendere ancora più esaustivo il quadro, andrebbe poi ricordata un'altra sentenza emessa dal Consiglio di Stato, in data 27 aprile del 2016, contrassegnata dal numero 1619.

In questo caso, la pergotenda veniva ad essere equiparata ad un elemento di arredo, troncando sul nascere il problema di distinguere eventualmente se si tratti di nuova costruzione.

Una sentenza che è andata ad annullarne una precedente del TAR del Lazio, affrontando il tema dell'ancoraggio della struttura che sorregge la tenda, reputandolo assolutamente necessario al fine di non mettere in evidente pericolo gli utenti della copertura.

Inoltre il Consiglio di Stato aveva anche confutato il fatto che essa desse vita ad una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio", come stabilito dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 380 varato nel 2001. Il tutto sulla base della constatazione che la struttura andava a configurarsi alla stregua di un semplice elemento di sostegno della tenda, senza andare ad integrare in alcun modo la struttura portante della costruzione.

La ratio che sembra distinguere questa sentenza è quindi da individuare nel fatto che un intervento, per poter portare infine ad una vera e propria trasformazione dell'edificio debba condividerne non solo la natura, ma anche la consistenza degli elementi che lo costituiscono.

Come si può facilmente comprendere, quindi, le sentenze sin qui ricordate e il varo del Glossario dell'Edilizia Libera potrebbero non chiudere la questione, ma aprire le porte ad ulteriori ricorsi delle parti di volta in volta interessate nel processo di costruzione e installazione di una pergotenda.

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