- lunedì 20 ottobre 2014, 09:26
Personale domestico: licenziamento o dimissioni, preavviso da 8 a 60 giorni
Come versare all'Inps i contributi per ferie non godute
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro domestico per licenziamento o per dimissioni di colf e badante il datore di lavoro deve svolgere in breve tempo una serie di adempimenti formali e sostanziali, dettati dalla normativa legislativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. A questo proposito Inps rilascia una funzione telematica che aiuta gli interessati a pagare i contributi relativi al periodo eventuale di mancato preavviso e a quello di ferie non godute nei casi in cui il rapporto sia cessato. La nuova funzione è disponibile accedendo al sito www.inps.it, servizi on line, portale dei pagamenti, sezione lavoratori domestici. L’accesso è consentito solo se si trascrive il proprio codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro (indicato sui bollettini di versamento dei contributi) oppure il proprio Pin (codice personale riservato).
Scadenze e adempimenti entro cinque e dieci giorni
E’ bene ricordare che una volta cessato il rapporto di lavoro il datore ha due scadenze immediate da rispettare con l’Inps : 1) entro cinque giorni deve comunicare la cessazione; 2) entro 10 giorni deve versare i contributi finali. La comunicazione può avvenire in due modi: a) navigando nel sito inps, seguendo il percorso “servizi on line – per tipologia di utente – cittadino – lavoratori domestici – variazione rapporto di lavoro”; b) telefonando al call-center = numero 803.164 da telefono fisso (gratis); numero 06.164.164 da telefono cellulare (a pagamento). Vediamo ora cosa prescrive l’art.39 del contratto collettivo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Preavviso
Il rapporto può essere risolto dal datore di lavoro o dalla lavoratrice con il rispetto dei termini di preavviso. Per i rapporti di almeno 25 ore a settimana il preavviso è di 15 giorni di calendario per anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro fino a 5 anni e di 30 giorni per anzianità superiori. Se è la lavoratrice ad andarsene per libera scelta i due periodi si riducono del 50%. Per i lavori inferiori a 25 ore a settimana il preavviso è di 8 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 2 anni e di 15 giorni per anzianità superiori. C’è una novità introdotta dal vigente contratto riformulato quest’anno: i termini sopra indicati raddoppiano nei casi in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità. Per i portieri privati, per i custodi di villa e per altri dipendenti che usano con la famiglia di un alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro che lo mette a disposizione del lavoratore il preavviso è: 1) di 30 giorni di calendario sino a un anno di anzianità di servizio; 2) di 60 giorni per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso deve essere lasciato libero l’alloggio.
Indennità sostitutiva
Se il preavviso non viene dato o viene dato in un numero di giorni inferiore la parte che recede dal rapporto (in genere è il datore di lavoro ma in caso di dimissioni è la colf) deve pagare un’indennità pari alla busta paga calcolata sul periodo non concesso. Se si dimette per giusta causa (ad esempio, perché da qualche mese non riceve più il salario) la colf ha diritto all’indennità di mancato preavviso. Se il datore di lavoro muore il rapporto deve rispettare i termini di preavviso sopra indicati o deve dare luogo all’indennità di mancato preavviso. Inoltre i familiari coabitanti con il datore di lavoro (tali devono risultare dal certificato di stato di famiglia) sono obbligati a pagare i crediti maturati dalla colf e dalla badante fino al momento del decesso.
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