- sabato 15 febbraio 2014, 16:51
Portiere, è dovuta l'indennità per incarichi supplementari
I doveri del condominio in qualità di datore di lavoro
Il condominio svolge le funzioni di datore di lavoro se vi è un servizio di portierato. Le mansioni tipiche connesse con il portierato comprendono la vigilanza ed il controllo degli spazi condominiali, nonché la custodia degli impianti. I rapporti tra condominio e portiere sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto tra i sindacati di categoria. In esso sono regolati l’orario di lavoro, le ferie, le indennità ordinarie e straordinarie. Il CCNL menziona come servizi tipici del portiere l’impegno alla conservazione e tutela dello stabile, ma permette che accanto a tali mansioni che rimangono quelle più importanti siano svolte le mansioni di pulizia e ulteriori lavori aggiuntivi come la distribuzione della corrispondenza. Rientrano tra i possibili compiti aggiuntivi anche piccoli lavori di manutenzione senza che sia necessaria una specifica competenza (pensiamo alla sostituzione delle lampadine o a riparazioni di modesta entità). Oltre alle mansioni tipiche, al portiere possono essere affidati incarichi supplementari con la previsione di una specifica indennità aggiuntiva.
Ripartizione delle spese
Le spese di portierato vanno suddivise in base ai millesimi di proprietà dei condomini salvo diverso accordo. Il servizio può essere soppresso, ma per quanto riguarda tale profilo occorre controllare se il portiere è previsto o meno nel regolamento condominiale. Se si osservano i principi applicabili in caso di innovazione per sopprimere il servizio occorrerà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1000, tuttavia qualora il servizio è espressamente previsto dal regolamento assembleare, ai fini della relativa soppressione può essere sufficiente la modifica della disposizione regolamentare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000 (in applicazione del secondo comma dell’art. 1136 c.c. che richiama il terzo comma dell’art. 1138 c.c.).
Alloggio gratuito
L’alloggio eventualmente conferito al portiere deve essere gratuito e deve essere destinato esclusivamente ad abitazione dello stesso e della famiglia. Non è possibile utilizzare l’alloggio per finalità differenti da quella abitativa. Tale divieto può essere derogato, ma solo al di fuori dell’orario del lavoro del portiere. In via eccezionale possono quindi essere esercitati anche nell’alloggio ulteriori lavori sia dallo stesso, sia dai suoi familiari, purché non si tratti di mansioni di tipo artigianale o di attività che comportino comunque un afflusso di pubblico. Rimane ovviamente prescritto che tali attività lavorative eccezionali non dovranno comunque cagionare nessun disturbo ai condomini. Per eventuali danni che il portiere dovesse causare a terzi nell’esercizio delle sue mansioni risponderà il condominio che potrà successivamente rivalersi in capo al primo.
Part time
Le funzioni di portiere possono essere svolte a tempo pieno o a tempo parziale. In questa ultima ipotesi vi saranno meno restrizioni ed il portiere potrà esercitare al di fuori del condominio una ulteriore attività. Nel caso di servizio di portierato a tempo parziale, la paga oraria si calcola dividendo per le ore riferite al tempo pieno le competenze complessive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, moltiplicando il risultato per le ore mensili svolte in concreto.
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