immagine Portiere, ecco la guida al contratto di lavoro
  • di Giuseppe Spoto
  • lunedì 21 luglio 2014, 10:08

Portiere, ecco la guida al contratto di lavoro

Gli orari da rispettare, permessi, ferie e retribuzioni


L’approfondimento di questa settimana è dedicato al periodo di ferie del portiere e ad altri diritti che spettano ai dipendenti da proprietari di fabbricati in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato dai sindacati di categoria e valido fino al 31 dicembre 2014. In base a tale contratto sono fissati l’orario di lavoro, i permessi, le ferie, i compensi ed altri diritti e doveri della categoria interessata. Il comportamento scorretto del lavoratore può essere sanzionato con il rimprovero verbale o scritto, una multa, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni e nei casi più gravi dal licenziamento senza preavviso.
Ferie
Il periodo annuale di ferie per i portieri è stabilito in 26 giorni lavorativi, escluse le domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del santo Patrono. Durante il periodo di ferie, il portiere ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, spettano al portiere indennità pari alla retribuzione globale dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data di cessazione. Occorre rispettare il periodo minimo annuo di ferie di 4 settimane che non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo l’ipotesi precedentemente ricordata della cessazione dal servizio.
Malattia
Il decorso del periodo di ferie si interrompe nel caso di sopravvenuta malattia durante le ferie, purché si tratti di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti. Devono ovviamente essere fatti salvi i diritti di maternità e gravidanza.
Scelta del periodo
Il portiere ha facoltà di scegliere metà del periodo di ferie da godere nell’anno, esclusi i periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. La scelta deve essere obbligatoriamente comunicata per iscritto all’amministratore almeno tre mesi prima dell’inizio del periodo di ferie prescelto. Per la rimanente metà del periodo di ferie ed in caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, spetta all’amministratore comunicare al portiere il periodo di ferie, almeno entro il termine di tre mesi antecedenti l’inizio.
Riposo settimanale e permessi
I portieri hanno diritto al riposo settimanale in una giornata che di solito coincide con la domenica e che deve essere indicato nella lettera di assunzione. Di solito i permessi individuali retribuiti devono avere una durata minima di 2 ore e possono ricomprendere l’intera giornata. È possibile concedere in via eccezionale permessi anche per periodi inferiori a 2 ore. La disciplina in materia di permessi che il portiere può usufruire è dettata dall’art. 84 del contratto collettivo nazionale. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 24 ore di anticipo salvo ipotesi di forza maggiore. Ai lavoratori che contraggono matrimonio spetta un congedo retribuito di 15 giorni.
Sostituto del portiere
Per il periodo di assenza del portiere è possibile nominare un sostituto. La designazione del sostituto spetta unicamente al datore di lavoro, sentito il portiere titolare. Se il sostituto non è convivente con il portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico e normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale di categoria, alla indennità sostitutiva dell’alloggio.

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