- domenica 3 maggio 2015, 16:50
Prepariamo il 730, guida al "quadro B"
Precompilato o ordinario, le regole per non commettere errori
Precompilato o 730 ordinario, la sostanza non cambia: per evitare guai col fisco è sempre bene saperla lunga. E per la stragrande maggioranza dei contribuenti una compilazione perfetta del modello inizia proprio dal quadro B dedicato ai fabbricati..
Le scadenze
Prima di completare la nostra analisi del quadro B (iniziata nelle puntate precedenti), diamo un’occhiata alle scadenze: infatti quest’anno con la novità del 730 precompilato sono arrivati anche nuovi giorni con cui rapportarsi. Per chi conta di utilizzare il 730 precompilato è possibile accettare, modificare ed inviare il modello. Stessa cosa per chi invece si affida al modello 730 ordinario, presentandolo al Caf o ad un professionista o al sostituto d’imposta. Quanto alla scadenza, per entrambi i tipi di modello l’ultimo giorno utile è il 7 luglio 2015: un mese abbondante in più del solito quindi per fare le cose con calma, viste le novità.
Istruzioni per l'uso
Secondo le istruzioni ministeriali, se il contribuente presenta il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve in ogni caso: 1) indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; 2) compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; 3) verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. In altre parole non è sufficiente che sia stata l’agenzia delle entrate a riportare un dato sbagliato: il contribuente ha il compito di correggerlo. Ma quali dati vanno indicati esattamente nel quadro B? Naturalmente le istruzioni scaricabili dal sito www.agenziaentrate.it restano la traccia più sicura da seguire per evitare problemi.
Rendita catastale
Il punto di partenza per una corretta compilazione del quadro Fabbricati è senz’altro l’importo della rendita catastale dell’immobile da riportare nella prima colonna del quadro ”B”, senza tener conto della rivalutazione del 5%. Diversamente dagli anni passati nessun problema se rilevate i dati dall’Unico 2014, dove (dopo tanto tempo) la rendita viene indicata già “scorporata” della rivalutazione del 5%. Se invece attingete all’Unico dell’anno precedente (a parte ogni altra considerazione) occorre dividere l’importo per 1,05. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata si può indicare invece la rendita presunta. Per gli immobili “storici” la rendita va riportata ridotta al 50%.
Rendite aumentate
Se negli ultimi mesi avete ricevuto la letterina dell’Agenzia delle Entrate – uffici del Territorio - con la quale vi comunicavano cortesemente che la vostra rendita catastale veniva cospicuamente aumentata, potrebbe essere il momento di tenerne conto. Com’è noto già dall’anno passato è stata avviata una campagna in grande stile per aggiornare le rendite in molti Comuni italiani tra cui la nostra Capitale. A Roma ad esempio tutti o quasi i quartieri più centrali sono stati interessati dell’opera di revisione delle rendite, con forte dispiacere dei proprietari. Nel preparare il modello 730, se siete tra i “fortunati”, dovete scrutare con attenzione la comunicazione ricevuta che dovrebbe recare anche la data dalla quale la rendita passata si considera “scaduta”.
La seconda colonna
La colonna 2 del quadro “B” è tradizionalmente riservata al codice che esprime l’utilizzo che ha avuto l’immobile nel 2014. Attenzione sempre a ricopiare dagli anni passati, perché i codici sono stati modificati negli ultimi anni e quindi si potrebbe sbagliare. Per l’abitazione principale e le sue pertinenze vanno utilizzati rispettivamente i codici 1 e 5. Tuttavia se durante il 2014 avete affittato una o più stanze della vostra abitazione principale occorre indicare, a seconda dei casi, il codice 11 (se la locazione è avvenuta in regime di libero mercato o di patti in deroga) oppure 12 (se invece avete affittato a canone concordato).
Casi particolari
Il codice 9 è dedicato ad una serie di casi particolari ed è uno dei codici utilizzo più interessanti perché spesso si usa quando un immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio, dovete riportare il codice “9” quando si tratta di: immobili privi di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzati, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; nell’ipotesi di pertinenza di immobile tenuto a disposizione; se si tratta di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; per gli immobili di proprietà condominiale dichiarati dal condomino se la quota di reddito supera i 25,82 euro. Una curiosità: nessun codice va utilizzato per i redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e per i fabbricati situati all’estero: tali redditi infatti non si riportano nel quadro B, relativo ai redditi da fabbricati, ma nel quadro D destinato ai cosiddetti “redditi diversi”.
Tre codici per le pertinenze
Insomma potrebbe accadere di fare un po’ di confusione e il consiglio da dare è che nel ricercare il codice giusto non ci deve fermare al primo che si legge ma è meglio scorrere con santa pazienza tutte le informazioni di cui traboccano le istruzioni ministeriali. Per avere un’idea delle sviste in cui si potrebbe incorrere, ad esempio, considerate che per le pertinenze dell’abitazione principale, come cantine, box e posti auto in genere va indicato il codice “5” nella colonna 2. Tuttavia per le pertinenze di immobili tenuti a disposizione occorre riportare il codice “9” mentre per le pertinenze degli immobili concessi in comodato si deve indicare il codice “10”.
(2 - continua)
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti
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