di Oliviero Franceschi

sabato 28 luglio 2012, 14:40

Sconto 36% e quadro "AC", amministratori a rapporto

Nuovo adempimento per i lavori svolti dal condominio

Estate rovente per le temperature sahariane che impazzano nel bel paese, almeno nel centro sud. E a rendere ancora più alta la temperatura percepita, ci ha pensato il fisco che ha aggiunto un nuovo adempimento a carico degli amministratori, nel consueto quadro riservato al Condominio. Ecco le regole e le novità …
AC 2012
Il quadro AC quest’anno si è arricchito di una nuova sezione destinata ai lavori condominiali con detrazione del 36%. Prima però di illustrare il nuovo adempimento, passiamo in rassegna le consuete sezioni del modello. Da molti anni il quadro è utilizzato dagli amministratori di condominio per comunicare annualmente all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio amministrato, nonché i dati dei relativi fornitori. Questa comunicazione va presentata in allegato al modello Unico 2012 dell’amministratore di condominio, indicando il codice fiscale dello stesso amministratore. L’amministratore che ha presentato la propria denuncia dei redditi con il modello 730/2012, oppure è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve comunque presentare il quadro AC unitamente al frontespizio del modello Unico Persone Fisiche, entro il 1° ottobre 2012 in via telematica. Chi ha presentato il modello Unico in forma cartacea lo scorso 2 luglio, avrebbe dovuto già allegare il quadro: ma per le dimenticanze è sempre possibile presentare entro il 1° ottobre un’altra dichiarazione per via telematica. In ogni caso, è necessario barrare l’apposita casella “AC” presente sul frontespizio della dichiarazione unificata.
In carica fino a dicembre 2011
Sono tenuti a presentare il quadro AC gli amministratori di condominio che erano in carica alla data del 31 dicembre 2011, anche se nel corso di tale anno si sono succeduti più amministratori o se nel corso dei primi mesi del 2012 l’amministrazione è stata affidata ad un altro soggetto. Negli stabili con meno di quattro condomini, per i quali non vi è l’obbligo di nominare un amministratore, il quadro AC va presentato solo se tale nomina è stata conferita.Gli amministratori che gestiscono più condomini, dovranno presentare distinte comunicazioni per ciascun condominio amministrato.
Acquisto di beni e servizi
I beni e servizi da considerare sono soltanto quelli di importo superiore a 258,23 euro (compresa l’Iva), in riferimento a ciascun fornitore. Ciò vuol dire che tutte le forniture effettuate nel corso del 2011 dallo stesso soggetto vanno sommate. Di conseguenza l’amministratore deve “rintracciare” tutte le fatture e le ricevute emesse da ciascun fornitore e sommare i relativi importi verificando se l’ammontare complessivo supera il suddetto limite di 258,23 euro.In tal caso, appunto, è necessario riportare nel quadro AC, sezione III, i dati relativi al fornitore, precisando l’importo complessivamente corrisposto nell’anno.
Esentati...
Non devono essere comunicati, invece, i dati relativi a: 1) forniture di acqua, energia elettrica e gas; 2) forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (ad esempio, gli onorari dell’avvocato che ha seguito una causa, lo stipendio del portiere, ecc.): è bene ricordare, infatti, che questi compensi devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770/2012 semplificato – da inviare per conto del condominio.
Sezione I e III
Nella sezione I del quadro AC vanno indicati i dati identificativi del condominio amministrato: codice fiscale, l’eventuale denominazione e l’indirizzo completo (comune, sigla della provincia, via e numero civico). I dati relativi ai fornitori e agli acquisti effettuati vanno riportati, invece, nella sezione terza del modello. Questa, è divisa in 5 riquadri che consentono all’amministratore di scrivere i dati relativi a 5 diversi soggetti. È necessario indicare il codice fiscale o la partita Iva del fornitore, i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita se il fornitore è persona fisica, oppure la denominazione o ragione sociale se si tratta di un ente o di una società), il domicilio fiscale del fornitore, il codice dello Stato estero se non risiede in Italia, ed infine, l’importo complessivo dei beni e servizi che il condominio ha acquistato nel 2011 dallo stesso soggetto.
Sezione II
Nella nuova sezione II vanno indicati invece i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il D. L. 70/2011, infatti, ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, e perciò i dati catastali dell’immobile vanno comunicati al fisco in dichiarazione dei redditi. Quando i lavori riguardano il condominio sarà quindi l’amministratore a dover rispettare il nuovo obbligo comunicativo. Per la compilazione della sezione, che non dovrebbe presentare particolari problemi, rimandiamo alle istruzioni ministeriali. Dato che molti lettori si sono lamentati di non essere riusciti a rintracciare le istruzioni se non dopo lunghe ricerche, ricordiamo che quelle del quadro “AC” si trovano nel modello Unico persone fisiche 2012 fascicolo 2, mentre le istruzioni dei quadri base dell’Unico, con cui la maggior parte delle persone fisiche ha più “dimestichezza”, sono contenute nel modello Unico persone fisiche 2012 fascicolo 1.


Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli


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