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  • di Oliviero Franceschi
  • sabato 14 aprile 2012, 12:36

Sgravi fiscali grazie ai "regali" di Pasqua

Per i contribuenti con partita Iva deducibili gli omaggi ai clienti. Occorre distinguere tra regali prodotti in proprio o acquistati

Molti protagonisti del pianeta casa con partita Iva, come ad esempio amministratori di condominio, artigiani o società immobiliari, possono ridurre le tasse anche in considerazione delle spese affrontate ogni anno per omaggiare i migliori clienti. E soprattutto in tempi di crisi, con la riduzione dei volumi d’affari, le spese di rappresentanza hanno il loro peso per la conservazione del “pacchetto clienti”: ecco le regole da seguire per la corretta deduzione.
Artisti e professionisti
Amministratori e professionisti con partita Iva possono dedurre dal reddito professionale, le spese per omaggi e le spese di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno. Supponiamo, ad esempio, che nel corso del 2012 un architetto o un amministratore di condominio incassi 40 mila euro. Spendendo nell’anno 1.000 euro per omaggi alla clientela, potrà portare in deduzione dal reddito 2012 un importo massimo di 400 euro (1% di 40mila).
Gli imprenditori
Per le imprese, il discorso è più complesso: imprenditori, artigiani e commercianti, possono dedurre interamente gli omaggi di valore unitario (Iva compresa) fino a 50 euro. Il valore unitario è il valore dell’omaggio nel suo complesso, anche se formato da beni autonomamente “utilizzabili” (ad esempio, il cesto pasquale composto da una serie di prodotti dolciari e non). In questo caso, ciascun prodotto ha il suo costo, ma ciò che conta è il valore complessivo del pacco che viene regalato. Gli omaggi di importo unitario superiore a 50 euro, invece, sono deducibili in base all’ammontare dei ricavi provenienti dalla gestione dell’impresa e risultanti dalla dichiarazione dei redditi in misura pari: all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Ad esempio, un’impresa con ricavi 2012 di 100 mila euro, potrà dedurre per gli omaggi alla clientela di importo superiore a 50 euro ciascuno, un importo massimo di 1.300 euro.  Lo stesso limite alla deducibilità vale anche per quei beni caratterizzati da loghi, denominazioni o comunque riferimenti che li distinguono come prodotti dell’impresa.
Spese di rappresentanza..
Ma, pensando più “in grande”, quali sono esattamente le spese di rappresentanza che danno diritto a una deduzione? La complessa materia è stata rivisitata dall’Agenzia delle Entrate che con apposita circolare ha fatto diverse precisazioni interessanti. Rientrano nella nozione di spesa di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;  b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose oppure dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa o ancora in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; c) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza con l’attività esercitata.
…e non
Non costituiscono, invece, spese di rappresentanza e, quindi, non sono soggette agli specifici limiti di deduzione, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai citati limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità di queste spese è subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
Questione Iva
Infine, per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati. Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario (imponibile) non supera 25,82 euro; la relativa cessione non è soggetta a Iva. Se, invece, i beni rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.

Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

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