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  • Venerdì 9 Novembre 2018, 19:41

Tari sulla seconda casa: chi paga e chi invece ha diritto a riduzioni ed esenzioni

La TARI è la tassa sui rifiuti e sul loro smaltimento, un’imposta che viene pagata sulla prima casa e su altre tipologie di immobile, generando in questo modo confusione. Il dibattito (e anche i ricorsi al Tar) si accende, infatti, quando si parla di seconda abitazione o addirittura di casa vacanze e affitti brevi. La tassa sui rifiuti è, di fatto, un’imposta che è dovuta sempre, ma esistono determinate categorie di persone e alcune tipologie di abitazioni per le quali non si deve versare niente oppure sulle quali si ha diritto a particolari riduzioni. Vediamo dunque nello specifico chi deve pagare la Tari sulla seconda casa e chi, invece, può usufruire di sconti oppure dell’esenzione totale.

La vigente normativa italiana ha stabilito a partire dal 2014 che l’imposta sui rifiuti e sul loro smaltimento, la cosiddetta Tari, vada pagata sia sulla prima casa sia sulla seconda. La legge lascia, però, ampio margine di manovra alle Amministrazioni comunali, le quali stabiliscono in modo indipendente aliquote e percentuali di imposta per il calcolo sulle prime e sulle seconde case. Generalmente queste si basano sulla "presunzione" del numero di componenti che si trovano all'interno dell'immobile, proporzionalmente alle dimensioni dell’abitazione. É ancora il Comune a stabilire gli individui che hanno diritto all’esenzione oppure al pagamento della tassa in forma ridotta, sulla base di criteri fissati nelle apposite delibere. Per evitare di incorrere in sanzioni e multe è opportuno, dunque, fare chiarezza sulle norme previste in merito al pagamento della Tari sulla seconda casa, con particolare attenzione a chi non deve pagare e chi, invece, può farlo in forma ridotta.

Tari sulla seconda casa: chi non deve pagare
Ufficialmente ogni comune italiano stabilisce i criteri legati al pagamento o meno di questa specifica tassa, ma in linea di massima se l’abitazione è disabitata (anche quando risulta come seconda casa) non si è tenuti a pagare alcuna imposta sui rifiuti. Ci sono però due presupposti che devono essere rispettati per avere l’esenzione dal pagamento: non devono essere attive utenze di gas, luce e acqua all’interno della casa e non dove esserci alcuna forma di arredamento, i locali devono essere perciò completamente vuoti. Solo in questo modo si è esonerati dal pagamento: perché è ovvio che in un’abitazione con queste caratteristiche non si possa vivere e per contro produrre rifiuti. Queste due condizioni devono presentarsi congiuntamente per non pagare l’imposta, basta che anche uno solo dei presupposti venga meno e l’esenzione non è più valida e decade automaticamente. Il proprietario dell’immobile deve dimostrare, attraverso apposita documentazione, che la casa è disabitata, presentando i documenti necessari che attestino l’assenza delle utenze domestiche e materiale fotografico degli interni vuoti. Ovviamente il Comune dove si trova l’immobile in oggetto si riserva il diritto di controllare con ispezioni l’immobile per verificare il rispetto o meno dei requisiti.

Chi ha diritto a pagare la tassa dei rifiuti sulla seconda casa in forma ridotta?
Dopo aver visto chi può godere dell’esenzione totale della Tari, capiamo meglio chi invece ha diritto a uno sconto sulla tariffa. Quando la casa viene utilizzata soltanto in determinati periodi dell’anno, quindi solo per alcuni mesi, a scopo di vacanza o altro, la tassa può essere pagata in forma ridotta. I non residenti che vivono in un’altra abitazione per la maggior parte dell’anno, ma usufruiscono della seconda casa saltuariamente, sono soggetti alla riduzione dell’imposta secondo percentuali e criteri previsti dalla delibera comunale in materia di rifiuti. Anche coloro che affittano l’immobile per periodi medio - brevi, oppure solo in determinati intervalli di tempo, devono pagare la tassa in forma ridotta. In linea di massima la percentuale di riduzione dell’imposta oscilla tra il 20% e il 30%, ma questo varia in ogni Comune. Se la delibera non prevede questo specifico caso, però, i proprietari dell’immobile sono autorizzati a non pagare l’importo richiesto e a rivolgersi nel più breve tempo possibile al Tribunale con un ricorso. Sempre in merito a coloro che hanno diritto o meno della riduzione, è la stessa Legge di Stabilità del 2014 (la medesima che ha introdotto la Tari) a chiarire quali immobili rientrino nelle possibili riduzioni, dettando le linee guida che ciascun Comune dovrebbe seguire nello stilare criteri e percentuali. Tra queste ci sono le abitazioni per uso stagionale o uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte ad uso prettamente stagionale o non continuativo; le case occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, oltre sei mesi annui, all’estero e i fabbricati rurali a uso abitativo. Leggere la delibera annuale del proprio Comune, comunque, può aiutare a chiarire la situazione e a fugare ogni dubbio.
In termini pratici, per usufruire della riduzione sul pagamento occorre presentare un’apposita domanda all’amministrazione locale dove l’immobile è accatastato. Il Comune di competenza dovrebbe mettere a disposizione del contribuente specifici moduli prestampati per presentare la domanda di riduzione sulla Tari, modelli cartacei oppure in formato elettronico. La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere successivamente consegnata agli Sportelli di competenza territoriale oppure inviata a mezzo posta raccomandata oppure via PEC (posta elettronica certificata) allegando in aggiunta il documento di identità del richiedente.

Come avviene il calcolo della Tari sulla seconda casa
Il sistema di calcolo della tassa sui rifiuti e sul loro smaltimento (Tari) per le seconde case non abitate in modo continuativo, si basa sul numero di componenti presunti in proporzione alla superficie dell'immobile espressa in metri quadrati. Spetta per tanto al proprietario, nonché contribuente, dichiarare o meno l'effettivo numero di componenti del nucleo familiare o delle persone che occupano, anche saltuariamente, la casa. L’Amministrazione comunale, attraverso una delibera annuale, stabilisce le aliquote in base alle quali viene effettuato il calcolo dell’imposta dovuta proprio in relazione alla dimensione della casa e al numero degli occupanti. La somma da pagare deve essere poi versata, generalmente, in due trance distinte. La prima entro la fine del mese di aprile, versando un primo acconto, la seconda entro la fine del mese di ottobre come saldo dell’importo totale dovuto. Anche se appare ovvio, è importante ricordare che pagare la tassa in ritardo comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e multe che variano in modo percentuale differente da Comune a Comune.

Proprietario o inquilino: chi paga la tassa sulla seconda casa
La disquisizione su chi debba pagare la tassa sui rifiuti, nel caso specifico della seconda abitazione, è sempre all’ordine del giorno. Su questo si potrebbero aprire molteplici dibattiti. Non è chiaro, infatti, chi sia tenuto per legge a pagare questa imposta, se il proprietario dell’immobile oppure l’affittuario che occupa i locali. La normativa italiana stabilisce, in realtà, che la tassa in oggetto vada pagata dall’inquilino, qualora l’appartamento o l’abitazione sia occupata per un periodo uguale o superiore a 6 mesi. In caso contrario, invece, se l’immobile è affittato per meno di 6 mesi nell’arco dell’anno (nel caso dunque di affitti brevi o addirittura turistici) allora la Tari la deve pagare il proprietario dell’abitazione. Ecco dunque sciolto ogni dubbio su chi è tenuto al versamento dell'imposta.

Conclusioni e considerazioni finali
Se da una parte il pagamento della tassa sui rifiuti sulla prima casa non genera dubbi o domande, dall'altra il pagamento di questa imposta sulla seconda abitazione crea notevole confusione. Questo perchè la normativa italiana non appare del tutto chiara in merito, ma soprattutto perchè la moltitudine di ricorsi al Tribunale del Riesame (la maggior parte dei quali accolti) ha generato ulteriore incertezza in materia. Tirando le somme su quanto approfondito in tema di Tari sulla seconda casa, possiamo perciò affermare in modo schematico che:
La tassa sui rifiuti è sempre dovuta (secondo la Legge 147 e successive modifiche riportate nella Legge di Stabilità del 2014) da chiunque possieda oppure detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
É esente dal pagamento della Tari il proprietario dell’immobile che dimostri, con dovuta documentazione, che l’abitazione è inabitata quindi non in grado di generare rifiuti. Le condizioni per l'esenzione solo l'assoluta mancanza di utenze attive (gas, luce e acqua) e non essere arredata;
É tenuto al pagamento in forma ridotta il proprietario dell’immobile che dimostri, sempre con documentazione allegata, che l’abitazione è abitata saltuariamente oppure affittata per brevi periodi sia per motivi di vacanza sia per dimora;
Il calcolo della Tari si effettua sulla base di aliquote e criteri stabiliti da ciascun Comune, ma è proporzionale alle dimensioni in metri quadrati dell’immobile e del numero di componenti che la abitano. Nel caso di riduzione, generalmente si attesta tra il 20% e il 30%;
É tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti chi: il proprietario dell’immobile nel caso in cui l’affitto sia inferiore ai 6 mesi annui oppure per affitti turistici; l’inquilino qual’ora l’affitto superi i 6 mesi di durata;
Il mancato pagamento della Tari comporta il pagamento di multe e sanzioni amministrative che solo attraverso il ricorso al Tribunale possono essere contestate.

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