Giovedì 21 Marzo 2013, 14:16

Tasse scolastiche, sconto fiscale del 19%

Anche nel 2013 gli studenti “stanno viaggiando” con uno zaino pesante, per libri e quaderni, mentre i genitori hanno un portafoglio sempre più leggero. E come ogni anno non resterà che consolarsi con la piccola detrazione fiscale per le tasse scolastiche ed universitarie da incassarsi tramite la dichiarazione dei redditi; quindi e soprattutto, anche con modello 730. E’ molto importante, quindi, custodire le ricevute pagate durante l’anno, unica maniera per usufruire dello sconto sull’Irpef 2012. Parliamo della possibilità di detrarre dall’Irpef le spese di istruzione sostenute per sé o nell'interesse dei familiari a carico, nella misura del 19%. La detrazione spetta soltanto per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Niente detrazione, quindi, per materne e medie. Sono ammesse in detrazione anche le spese per la frequenza di corsi presso istituti e università privati, italiani o stranieri, ma “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani”. Nel rigo E13 del modello 730 2013 vanno indicate, dunque, le spese pagate nel 2012, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. In quest’ultimo caso, ripetiamo, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Ma sempre nel 730, non dimentichiamo, è premiata anche la generosità degli italiani: nel rigo E 17 con il codice 20 si possono indicare le erogazioni liberali, per un importo massimo di 2.065,83 euro, a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), ed anche di altre iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati (indicati in apposito decreto del Governo) nei paesi non appartenenti al’Ocse. Valgono per la detrazione anche le erogazioni in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite ONLUS, organizzazioni internazionali di cu l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata), che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, associazioni sindacali di categoria. Ricordiamo che per le erogazioni liberali alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (si veda il box 2). Il contribuente, pertanto, deve scegliere, per queste erogazioni, se preferisce usufruire della detrazione d’imposta del 19% o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

D.C.

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