- sabato 2 novembre 2013, 12:56
Tra badanti e assistiti reciproci diritti e doveri
Orari, ferie e riposi sono decisi dal "datore" in base alle esigenze
Ci vengono poste molte domande sul lavoro che devono svolgere le badanti conviventi con la famiglia del datore di lavoro. Si tratta in genere di badanti che affrontano i lavori di casa, le commissioni esterne, curano la vestizione e l’igiene giornaliera degli assistiti in condizione di non autosufficienza. Mettiamo insieme le domande più ricorrenti. 1 – Domanda. La collocazione dell’orario di lavoro della badante nel corso della giornata può essere decisa solo dall’interessata? Risposta. No. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dice il contrario: l’orario di lavoro nelle sue articolazioni è fissato dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero. 2 –Domanda. Esaurite le 10 ore di lavoro al giorno, fermo restando l’obbligo della presenza notturna, come vanno regolate e gestite le restanti ore, specie quelle notturne? Risposta. Il contratto collettivo prevede per i conviventi lavoro di 10 ore al giorno non consecutive per un totale di 54 ore a settimana, con diritto al riposo settimanale di 36 ore e un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Ciò significa – secondo le precisazioni dell’Assindatcolf, associazione dei datori di lavoro firmataria dei contratti collettivi – che di notte la badante deve di norma dormire a casa e non lavorare, non essere svegliata una o più volte a notte, in quanto deve garantire soltanto la sua presenza. Se la badante viene invitata a lavorare oltre l’orario in modo occasionale e saltuario durante la notte, il lavoro in più deve essere retribuito con la paga oraria maggiorata del 50% se prestato dalle ore 22 alle 6. 3 – Domanda. Terminato il lavoro può la badante assentarsi da casa come e quando vuole senza essere autorizzata, senza neanche chiedere il permesso? Può un datore di lavoro impedirlo e in che modo? Risposta. No, la lavoratrice non deve chiedere autorizzazione, né permesso. Dovrebbe annunciare l’assenza ma solo per una questione di cortesia e di civile convivenza, tenendo presente che spesso è molto importante per la persona assistita conoscere in anticipo i movimenti della badante per poter fare fronte alle proprie necessità durante l’assenza. 4 – Domanda. Nel tempo libero la badante può svolgere altre attività retribuite, magari pure in nero? E se le dovesse capitare un incidente? Risposta. I riposi servono per recuperare le energie psicofisiche, quindi il contratto collettivo indirettamente vieta il secondo lavoro, ma non prevede in caso contrario alcuna sanzione. La responsabilità di quello che può capitare ovviamente ricadrà sull’altro datore di lavoro. Su questo punto però un lettore fa presente che in caso di piccoli infortuni e traumi (esempio: leggere distorsione, strappo muscolare, contusione, bronchite derivante da essudazioni seguite da raffreddamenti, ecc.) è difficile stabilire l’esatto luogo in cui sono accaduti o le vere “fonti” delle malattie, per cui la badante “scaltra” può far credere che gli eventi siano accaduti sul lavoro regolarmente assicurato e in tal modo beneficiare delle prestazioni sanitarie ed economiche approntate dalla normativa. Concordiamo: può capitare. 5 - Domanda. Può la badante limitarsi a comunicare che andrà in ferie per un mese consecutivo solo da lei stabilito, senza chiedere l’autorizzazione? Risposta. Non può. E’ il datore di lavoro che fissa il periodo di ferie (sul quale vanno pagati i contributi Inps) “compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore”.
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