di Lucilla Quaglia
lunedì 3 ottobre 2011, 10:44Verande? Solo se ammesse dalle "norme" condominiali
Il "sì" non dipende dalla tipologia
della costruzione (muratura, legno o
vetro). Le vertenze in tribunale
Il problema delle verande assilla molti condomini: ma quando si esaurisce il proprio diritto e inizia quello del vicino? Sul tema è possibile trovare accordi oppure finisce sempre tutto in tribunale?
“Di sicuro gli accordi esistono – sostiene l’avvocato Ferdinando Della Corte, consulente Associazione amministratori di condomino (Anaci) Roma - ma in tanti anni non ho registrato, sul tema delle verande, alcuna causa interrotta senza una sentenza e nessuna conciliazione. Sono sempre andati tutti fino in fondo, fino alla pronuncia del giudice. Su molte altre liti condominiali, invece, ho assistito al raggiungimento di diversi accordi”.
Tipologie e materiali
Esistono tipologie di verande che, non essendo in muratura, possono essere montate senza troppi problemi? “Non conta la tipologia della costruzione – sottolinea Della Corte - muratura o legno che sia, ma se l'opera sia consentita o vietata dal regolamento condominiale contrattuale. Se il regolamento vieta la chiusura dei balconi e/o terrazze con una veranda, il materiale con cui è realizzata quest’ultima è del tutto irrilevante”. Esistono sentenze che propongono un qualche orientamento diverso e più favorevole alla libertà di avere una veranda? “Se il regolamento condominiale contrattuale vieta la sua realizzazione e si finisce davanti al giudice, non vi è possibilità, per chi l’ha realizzata, di ottenere una sentenza favorevole che legittimi in qualche modo l'opera realizzata in contrasto con la norma contrattuale del regolamento. Se invece il regolamento non è contrattuale, oppure non esiste affatto, la veranda è senz'altro più fattibile”.
Danno estetico
In caso di assenza di divieti da regolamento, il condominio potrebbe agire contro il condomino che ha realizzato la veranda soltanto lamentando un danno estetico all'edificio: ma l'estetica è un argomento scivoloso, determinato da valutazioni soggettive. Difficile prevedere con esattezza a priori quale sarà, sul punto, la valutazione del magistrato. Certo che se la veranda è un pugno in un occhio, visibile da ogni lato e su un palazzo di particolare pregio architettonico, facile pensare che il magistrato la bocci per violazione dell'estetica e del decoro dell'edificio.
Per superare lo scoglio estetico è opportuno coinvolgere nell'iniziativa tutti i proprietari dei balconi che si affacciano sulla verticale. E' consigliabile presentare all'amministratore il relativo progetto, corredato di tutte le possibili informazioni (materiali usati, colori), per sottoporre così all'assemblea una richiesta ben documentata. E' bene sottolineare che una delibera favorevole, anche a larga maggioranza, non mette al riparo da eventuali azioni giudiziarie da parte anche di un solo condomino che dovesse invocare l'alterazione del decoro. Se la veranda viene costruita su un terrazzo all'ultimo piano – si tratta cioè di una sopraelevazione - non si deve pregiudicare l'aspetto architettonico dell'edificio.
Diritti altrui
Chi realizza la veranda deve fare attenzione a non ledere i diritti dei singoli condomini, oltre che del condominio. “Puntare sempre – prosegue Della Corte - al rispetto del diritto di veduta, luce e aria degli altri condomini. Alla fine il mio suggerimento è, per chi vuole realizzare una veranda, di leggere con attenzione il regolamento e vedere se il palazzo è stato già deturpato da modifiche intervenute nel corso degli anni, per cui il decoro iniziale non esiste più”.
Condomini confinanti
In ogni caso prima di avviare le pratiche in Comune per il rilascio della concessione edilizia riguardante la costruzione di una veranda, è opportuno ottenere l'autorizzazione da parte dell'assemblea e assicurarsi, in particolare, che abbiano votato a favore - e che la circostanza risulti dal verbale - i condomini cui l'iniziativa potrebbe arrecare qualche danno. Stiamo parlando dei vicini o di chi vive al piano di sopra, ai quali la chiusura toglierebbe aria, luce e vista (laterale e in appiombo) o perché non c'è la distanza legale fra le due proprietà. In questo secondo caso è opportuno che l'autorizzazione venga formalizzata con atto notarile e successiva trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari (a tutela in caso di vendita).