immagine Più servizi e minori spese? Con il supercondominio si può
  • Sabato 12 Gennaio 2019, 21:46

Più servizi e minori spese? Con il supercondominio si può

Si ha supercondominio nelle ipotesi in cui esiste un insieme di singoli edifici che hanno in comune impianti o servizi, che presentano un vincolo di accessorietà necessaria. Abitare in un supercondominio può essere vantaggioso, perché si possono avere a disposizione più servizi e spazi organizzati in modo più attento e vicino alle esigenze interne. Le spese delle parti comuni possono essere sopportate più facilmente, in quanto ripartite tra più soggetti. Tuttavia, l’assemblea di un supercondominio non può deliberare a maggioranza, la centralizzazione di un servizio (ad esempio il servizio di portierato), allocandolo presso un solo edificio, mantenendo inalterata la ripartizione della spesa tra i vari condomini, in quanto i condomini degli altri edifici rischierebbero di avere un vantaggio minore, continuando a corrispondere il pagamento del pregresso servizio. Il discorso è diverso se la centralizzazione di un servizio è stata realizzata al momento stesso della costruzione e della costituzione del supercondominio. È ovvio che non esistono solo vantaggi, ma possono verificarsi anche aspetti negativi connessi alla particolare conformazione della gestione di parti comuni tra più edifici distinti, in quanto potrebbero sorgere con più facilità controversie o potrebbero verificarsi situazioni di conflitto di interesse tra gli abitanti dei vari edifici. Sotto il profilo dell’amministrazione e della suddivisione delle spese, la VI sezione della corte di Cassazione civile, con ordinanza del 12 giugno 2018 n. 15262, ha ribadito che devono esistere due tabelle millesimali: l’una, che è quella “ordinaria” ed interna ad ogni edificio, e l’altra, relativa ai millesimi supercondominiali, per la conservazione e il godimento delle parti comuni a tutti gli edifici. Per la formazione delle tabelle millesimali di un supercondominio occorre calcolare il valore di ogni singolo edificio in rapporto all’intero complesso, ma anche il valore proprio di ciascun edificio, perché il supercondominio è costituito da più edifici autonomi e separati, ma che hanno in comune alcune parti tra di loro. Se i partecipanti al supercondominio sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 667/1000, il proprio rappresentante all’assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell’amministratore.

​L’amministratore di un supercondominio è nominato dall’assemblea che è formata dai condomini dei vari edifici, e se l’assemblea non provvede, può essere nominato dall’autorità giudiziaria su ricorso di unoopiù condomini. L’amministratore del supercondominio potrebbe essere un amministratore di uno degli edifici che compongono il comprensorio, fermo restando che devono essere assicurate gestioni autonome sia per quanto riguarda i registri, sia per quanto riguarda i conti correnti che devono rimanere rigorosamentedisgiunti

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